Appalti: Calcolo Della Soglia Di Anomalia E Accantonamento Per “Taglio Delle Ali”
L’articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016 disciplina le offerte anormalmente basse: da un lato detta le modalità di individuazione della soglia di anomalia, dall’altro descrive il procedimento d’indagine delle offerte risultanti anormalmente basse.
Uno dei temi più dibattuti, nell’ambito delle modalità di individuazione della soglia di anomalia per le gare aggiudicate al minor prezzo, è sicuramente il fatto di considerare o meno escluse le offerte accantonate per il cosiddetto “taglio delle ali”.
L’espressione “taglio delle ali” fa riferimento all’operazione di accantonamento prevista nell’ambito del calcolo della soglia di anomalia: s’intende cioè quell’operazione per la quale dalla platea delle offerte ammesse non se ne considerano alcune ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia.
Il Tar Campania condivide l’orientamento secondo cui l’art. 97, comma 2-bis, del Codice degli Appalti ha previsto non l’esclusione delle imprese che si sono collocate nelle ali, ma soltanto un accantonamento, provvisorio, delle relative offerte (CGARS n. 611 del 2020).
Il caso oggetto della sentenza del Tar Campania, Salerno, Sez. I, 23/ 04/ 2021, n.1032 riguarda il ricorso presentato da una società che ha preso parte ad un bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici che, collocatasi al primo posto della graduatoria, viene esclusa per il “taglio delle ali”.
Secondo la ricorrente il cd. taglio delle ali non può essere effettuato in via effettiva determinando l’esclusione del concorrente, ma solo in via virtuale, determinando solamente l’accantonamento temporaneo dell’offerta, ai fini della valutazione dell’anomalia.
Il Tar Campania, Salerno, accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato.
In giurisprudenza, difatti “Il metodo di calcolo della c. d. soglia di anomalia è composto da una serie di operazioni … Ai fini del calcolo, la disposizione prevede l’accantonamento dal calcolo di quelle offerte che si collocano sui margini estremi del gruppo, così percentualmente definiti. Si presume infatti che le offerte che si collocano in queste fasce estreme possano corrispondere non tanto ad una reale intenzione di contrarre, quanto all’obiettivo di condizionare la determinazione della media stessa e dunque della soglia di anomalia (c. d. offerte di appoggio): per questa ragione di prevenzione di un’ipotetica turbativa esse sono prudenzialmente accantonate dal calcolo e dunque temporaneamente private di effetto, salva restando la loro successiva verifica, ai fini della effettiva esclusione dalla gara, rispetto al risultato del calcolo stesso” (così Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4803 del 2017, p. 4.2.; CGARS n. 611 del 2020).
Il comma 2 bis del citato art. 97 non fa riferimento a esclusioni automatiche e dirette delle offerte “collocate nelle ali” di conseguenza, alla esclusione di una offerta si può ricorrere solo qualora la legge lo preveda espressamente.
Ai fini esclusivamente prudenziali, in vista della individuazione della soglia di anomalia, il meccanismo del taglio delle ali, così come regolamentato dal citato comma 2 bis, ha carattere fittizio e non reale, nel senso che tale operazione è solo virtuale e non comporta “de plano” l’esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nelle “ali”.