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ANPAL: regole e novità sul Fondo Nuove competenze 2023

By consulteam inAppalti pubblici

Il Fondo nuove competenze è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022  anche  per il  2023. Il FNC prevede la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per le quote di retribuzione  e i contributi previdenziali  dei lavoratori occupati  in percorsi formativi  adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .

Per il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi che devono illustrare  quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se sono legati alla trasformazione dell’ impresa oppure destinati a promuovere l’occupabilità del lavoratore in altre aziende.

I corsi di formazione  previsti dagli accordi possono  essere erogati

  • sia da enti  pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
  • che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

Le richieste sono valutate da ANPAL  in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti e sulla base del numero di domande  accolte, viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.

Rispetto al precedente avviso, le novità sono due:

  • gli interventi riguardano principalmente il sostegno alle imprese che affrontano  cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica;
  • si prevede il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi .

L’avviso fissava  le seguenti scadenze:

  • 31 dicembre 2022 firma degli accordi con le rappresentanze sindacali
  • 28 febbraio 2023 termine massimo per l’invio delle domande con  i progetti formativi  sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL.

poi prorogate al 27 marzo 2023.

Resta fermo che:

  • i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore;
  • il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà  superare  i 10 milioni di euro;
  • ogni azienda  può chiedere una anticipazione  fino al  40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.

A riguardo inoltre, il  decreto commissariale  ha precisato che il datore di lavoro deve scegliere al momento della presentazione della domanda se vuole svolgere la formazione:

  1. “nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40″.
  2. oppure svolgere le attività “entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza” come indica il primo decreto.

Si  precisa che i datori di lavoro aderenti  devono rivolgersi al proprio  fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l’attività formativa  sia realizzata secondo le regole  del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono  avvalersi di altre società terze.

Altre faq chiariscono che:

  • è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
  • l’erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
  • ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.

Con la nota del 6 aprile  2023 inoltre,  ANPAL ricorda  che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5  gennaio 2021 richiederebbero  che  le attestazioni  siano “prodotte dall’ente  titolato nazionale o  regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale  o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco  degli Enti titolati, le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso  agli Enti titolati a livello nazionale.

Ancora, con una  faq pubblicata sul sito ANPAL  si ribadisce che i progetti formativi  di norma sono  finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l’azienda aderisce e  “il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al FNC senza il ricorso al proprio fondo”.

Infine  sono stati pubblicati sul sito ANPAL, nella pagina dedicata all’Avviso Fondo nuove competenze – seconda edizione,  i seguenti documenti:

  • nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze;
  • comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL  ribadisce l’impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche previste dall’avviso sono state definite al fine di consentire all’Autorità di Gestione di effettuare,  per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di  rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.

ANPAL chiarisce anche che e l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate,   nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione  delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai  dipendenti impegnati nella formazione.

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