ANAC: Proroga Termine Per Gli Adempimenti Di Cui All’art. 1, Comma 32, Della Legge N.190/2012
Prorogato all’ 8 febbraio 2021 il termine entro il quale inviare all’ ANAC la comunicazione via PEC del file XML per gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012.
Le Stazioni Appaltanti hanno una settimana in più (in precedenza 31 Gennaio) per trasmettere all’Autorità il dataset XML con tutti i dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture del 2020 e per pubblicarli sul proprio sito istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione/Società Trasparente.
Nella specifica sezione “Bandi di Gare e contratti” dell’Amministrazione Trasparente, obbligatoria per gli Enti della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Dlgs. n. 33/2013 s.m.i., dovranno essere inseriti tutti i CIG acquisiti o liquidati nel 2020, con i dati obbligatori stabiliti nel Dataset di riferimento.
Le stazioni appaltanti dovranno pubblicare sui loro siti istituzionali i seguenti dati:
- la struttura proponente;
- l’oggetto del bando;
- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l’aggiudicatario;
- l’importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- l’importo delle somme liquidate.
Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Il messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate.
Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.
Ancora, le stazioni appaltanti dovranno pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
Dopo l’8 febbraio, l’ANAC effettuerà i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente indirizzo: dati.anticorruzione.it.
Per il 2021, permangono gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n.39 del 20 gennaio 2016.