Tar Lazio: Criterio di valutazione fondato sul metodo “on /off”
Il TAR Lazio, Sez. III, con sentenza n. 1591 del 10/02/2022, si è pronunciato sulla legittimità dell’impiego nella valutazione del merito tecnico del criterio di valutazione fondato sul metodo “on /off”. L’attribuzione dei punteggi secondo il binomio del on/off comporta l’attribuzione automatica di un punteggio fisso, ossia strettamente dipendente dalla circostanza che il concorrente possieda o meno lo specifico parametro previsto dal criterio di valutazione.
Di conseguenza lo stesso risponde alla necessità di contenere e regolamentare la discrezionalità tecnica delle commissioni di gara.
L’art. 95, c.10-bis del d.lgs. 50/2016 stabilisce che “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento“.
L’unico tassativo vincolo che tale norma di fonte primaria impone alle stazioni appaltanti è quello di non superare nell’assegnazione del “monte punti” il tetto del 30 % del punteggio complessivo.
Il sistema di valutazione “on-off”, secondo i giudici amministrativi, non è di per sé incompatibile con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 95, D.lgs. n. 50/2016, infatti, è necessario assicurare, attraverso i criteri valutativi, la valorizzazione delle offerte tecniche e un confronto concorrenziale tra i partecipanti, rientrando nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante la loro concreta individuazione e ponderazione.
Inoltre, la legittimità dell’impiego nella valutazione del merito tecnico del criterio di valutazione fondato sul metodo “on /off”, risponde ad una meritevole istanza di contenimento e regimentazione della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara.