ANAC: Niente Incarichi Ai Condannati Per Reati Contro La Pubblica Amministrazione
Il divieto di attribuzione degli incarichi ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione vale anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa.
Lo conferma ANAC nella nota del Presidente Giuseppe Busia del 7 dicembre 2022, in risposta a una richiesta di parere sull’applicazione delle norme sull’inconferibilità degli incarichi nei confronti di un dirigente condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.
ANAC ricorda come l’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione non rientri nella categoria delle sanzioni (penali o amministrative) ma riguardi uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la Pubblica amministrazione previsti dal codice penale.
ANAC aggiunge che l’inconferibilità svolge una funzione preventiva della corruzione, e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione.
Sono vietati quindi l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
La sentenza è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici.
In riferimento alla durata del periodo di inconferibilità, che equivale al doppio della pena inflitta, il divieto di attribuzione degli incarichi decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza della situazione di inconferibilità e quindi il calcolo inizia quando il dipendente raggiunto dalla sentenza di condanna viene effettivamente allontanato dall’incarico.