Consiglio Di Stato: Esclusione Da Una Gara E Accesso Agli Atti
Un operatore che intende rimanere “in gioco”, qualora fosse stato raggiunto da un provvedimento di esclusione, deve impugnare l’atto con il quale la Stazione Appaltante lo ha estromesso dalla procedura. Solo in questo modo, infatti, si identifica l’interesse alla partecipazione e si può motivare in maniera legittima un’istanza di accesso agli atti di gara, come spiega il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3567/2023.
La gara in questione riguarda un’impresa esclusa da una procedura di affidamento per gravi illeciti professionali legati alla violazione di norme in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori. L’appalto, quindi, era stato aggiudicato ad un altro operatore.
L’impresa esclusa aveva successivamente richiesto l’accesso agli atti, sia quelli che avevano determinato l’esclusione che per quelli relativi all’aggiudicazione, con particolare riferimento ad alcune contestazioni formulate dalla stazione appaltante, nei confronti della ditta aggiudicataria nel corso della esecuzione del contratto.
L’accesso era stato in parte consentito (atti di gara) ed in parte negato (contestazioni in fase esecutiva) per difetto di interesse, dato che il provvedimento di esclusione non era stato impugnato.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’operato della Stazione appaltante: visto che l’esclusione dalla gara non è mai stata impugnata, essa è diventata definitiva.
Lo scorrimento della graduatoria, quindi, non avrebbe mai potuto essere effettuato se non nei confronti di una terza partecipante alla gara.
L’appellante, non impugnando il provvedimento di esclusione, si è chiusa in maniera definitiva una delle due strade che la Stazione Appaltante ha facoltà di percorrere, ovvero lo scorrimento oppure l’indizione di una nuova gara.
In conclusione il ricorso è stato quindi respinto.
Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione può risolversi per lo scorrimento della graduatoria oppure per la nuova indizione della gara, il concorrente interessato deve predisporre tutte le attività ed iniziative necessarie a poter essere alternativamente coinvolto in una qualsiasi delle due opzioni prescelte.