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Il potere di revoca della stazione appaltante per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico

By consulteam inAppalti pubblici

Il Tar Campania, Napoli, Sez. II, con sentenza del 04/10/2022, n. 6146, chiarisce come la stazione appaltante, dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente, mantenga comunque il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa.

Nel caso interessato dalla sentenza, il Collegio ribadisce che la revoca della gara ha determinato erroneamente la percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, di modo che risulta venuto meno l’interesse pubblico ad affidare a tali diverse condizioni economiche alla società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento incustodite sul territorio comunale, anche in considerazione degli eventuali profili di potenziale responsabilità contabile dell’Ente che da tale modifica potrebbero derivare, sia stata disposta legittimamente dall’Amministrazione e che, pertanto, il potere di revoca in autotutela sia stato legittimamente esercitato dall’Autorità Amministrativa.

Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011), alla stazione appaltate è riservata “un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell’opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo” sicché essa (dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente” mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa”, chiarendosi come sia “sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa”.

Per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità però, il potere di revoca non è, comunque, illimitato, dovendo l’amministrazione fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere in modo diverso da quello originario.

Il potere di autotutela deve, dunque, essere esercitato nel rispetto dei requisiti esplicitati dal citato art. 21 quinques della l. n. 241/90, dando conto della sussistenza di sottese attuali ragioni d’interesse pubblico.

Alla luce di quanto sopra detto, appare evidente che il mutamento delle possibili condizioni economiche di affidamento del servizio, conseguente alla erronea trasformazione della percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, che ben può giustificare il mutato interesse dell’Amministrazione rispetto all’affidamento del servizio e, pertanto, legittimare la revoca della gara originariamente disposta.

Di conseguenza, la revoca del bando di gara disposta l’Amministrazione con il provvedimento impugnato, va ritenuta legittima con conseguente rigetto del ricorso.

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