Consulteam S.r.l.

Orari Uffici

Lun – Ven dalle 9 alle 18

+39 342 09 33 216

Hai domande? Contattaci.

Richiedi Informazioni
  • Home
  • Chi siamo
    • Il Team
    • Dicono di Noi
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
      • Credito di Imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
      • Credito di Imposta “Bonus Investimenti Sud”
      • Credito di imposta ZES unica
      • Credito di imposta per i beni strumentali 4.0
      • Resto al SUD
      • Bando ISI 2024
    • Attestazione SOA
    • Certificazione dei Sistemi di Gestione
      • ISO 9001
      • ISO 14001
      • ISO 37001
      • ISO 45001
    • Sicurezza sul Lavoro
      • SGSL
    • Privacy
    • Gare d’Appalto
      • Rating di Legalità
    • Consulenza sul modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231
  • News
  • Contatti
Consulteam S.r.l.

Il potere di revoca della stazione appaltante per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico

By consulteam inAppalti pubblici

Il Tar Campania, Napoli, Sez. II, con sentenza del 04/10/2022, n. 6146, chiarisce come la stazione appaltante, dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente, mantenga comunque il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa.

Nel caso interessato dalla sentenza, il Collegio ribadisce che la revoca della gara ha determinato erroneamente la percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, di modo che risulta venuto meno l’interesse pubblico ad affidare a tali diverse condizioni economiche alla società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento incustodite sul territorio comunale, anche in considerazione degli eventuali profili di potenziale responsabilità contabile dell’Ente che da tale modifica potrebbero derivare, sia stata disposta legittimamente dall’Amministrazione e che, pertanto, il potere di revoca in autotutela sia stato legittimamente esercitato dall’Autorità Amministrativa.

Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011), alla stazione appaltate è riservata “un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell’opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo” sicché essa (dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente” mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa”, chiarendosi come sia “sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa”.

Per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità però, il potere di revoca non è, comunque, illimitato, dovendo l’amministrazione fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere in modo diverso da quello originario.

Il potere di autotutela deve, dunque, essere esercitato nel rispetto dei requisiti esplicitati dal citato art. 21 quinques della l. n. 241/90, dando conto della sussistenza di sottese attuali ragioni d’interesse pubblico.

Alla luce di quanto sopra detto, appare evidente che il mutamento delle possibili condizioni economiche di affidamento del servizio, conseguente alla erronea trasformazione della percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, che ben può giustificare il mutato interesse dell’Amministrazione rispetto all’affidamento del servizio e, pertanto, legittimare la revoca della gara originariamente disposta.

Di conseguenza, la revoca del bando di gara disposta l’Amministrazione con il provvedimento impugnato, va ritenuta legittima con conseguente rigetto del ricorso.

  • Delibera ANAC sulle consultazioni preliminari di mercato
    Previous ArticoloDelibera ANAC sulle consultazioni preliminari di mercato
  • Next ArticoloANAC: Illegittime le gare che non hanno la clausola di revisione prezzi
    Delibera ANAC sulle consultazioni preliminari di mercato

Related Posts

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list
Appalti pubblici

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Appalti pubblici

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante
Appalti pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera
Appalti pubblici

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera

Lascia un commento (Cancel reply)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Forniamo un valido supporto alle imprese che non vogliono sopravvivere ma crescere in professionalità ed innovazione

NAVIGA

  • Home
  • Chi siamo
  • News
  • Contatti

ARTICOLI RECENTI

  • Semplificazione delle procedure di trasmissione dei documenti ad ANAC dal 1° gennaio 2024
  • Modello organizzativo 231: cos’è e come si organizza
  • Appalti a società miste: i limiti di partecipazione

CONTATTI

Via Giacomo Matteotti, 5 - 82020 - Buonalbergo (BN)
info@consulteam-srl.com
consulteam@arubapec.it
+39 0824 1743280

© 2020 ConsulTeam S.r.l. P.IVA 01739360624

Cookie Policy
Privacy Policy
Copy