ANAC: Il compenso del progettista va esplicitato anche nell’Avviso di manifestazione di interesse
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’Atto del Presidente del 20 luglio 2022, ha stabilito che il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell’indagine di mercato, precedente la procedura negoziata, in modo da rendere note le prestazioni richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo stabilito e l’eventuale partecipazione alla gara.
Il caso riguarda una segnalazione effettuata dal Consiglio Nazionale Ingegneri con la quale è stato sottolineato come, nonostante l’Avviso facesse riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, esso non coincide con l’importo riportato nel documento.
La Stazione appaltante ha specificato che l’Avviso di indagine di mercato ha come obiettivo quello di verificare la presenza di eventuali operatori economici dotati della idonea professionalità, preordinato quindi a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla selezione per lo specifico affidamento; esso non costituisce “procedura di gara”, la quale avrebbe invece comportato l’obbligo di riportare nei documenti di gara il procedimento adottato per la determinazione dell’importo del corrispettivo. Inoltro ha sottolineato che:
- l’oggetto dell’appalto concerne un unico livello di progettazione “definitiva-esecutiva”, ma che questo nell’Avviso non è chiaro per alcuni refusi sulla descrizione dei servizi di progettazione;
- il procedimento di calcolo del corrispettivo adottato sarebbe stato reso disponibile in fase di procedura negoziata agli operatori individuati a seguito di indagine di mercato;
- è stato stabilito di predisporre una progettazione definitiva-esecutiva omettendo un livello di progettazione ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), determinando conseguentemente gli elaborati progettuali necessari per la definizione di tale servizio di progettazione; di conseguenza l’importo calcolato dal CNI è diverso perché considera prestazioni non richieste.
L’ANAC però, non condividendo le considerazioni svolte relativamente alla determinazione dell’importo del corrispettivo solo in fase di gara e non già nell’Avviso di manifestazione di interesse, ha richiamato le Linee Guida n. 1 dell’ANAC, in tema di “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, dove si legge che: “… al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016)”. Si specifica inoltre che: “per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo”.
Dello stesso avviso sono le Linee guida n. 4 dell’Autorità, laddove si richiede che “L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante” rilevando che, ai fini della corretta indicazione del valore dell’affidamento, non si possa prescindere dall’allegazione del calcolo dei compensi che saranno posti a base d’asta nell’ottica di garantire la massima trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
In merito invece alla possibilità di deroghe sul calcolo dei compensi professionali, l’Autorità ha spiegato che le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Infine, in riferimento alla completezza delle voci del corrispettivo in considerazione dell’omissione di un livello di progettazione, ANAC ha richiamato il Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2022 recante “Indicazioni in merito al calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici”, il quale specifica che quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 dell’articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. Ancora, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi. Diversamente, si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all’articolo 36 della Costituzione. Inoltre la fusione dei livelli progettuali infatti non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale.
L’eccezione si ha nel caso in cui, per la prestazione riconducibile al livello esecutivo, sia previsto un parametro “Q più elevato rispetto a quello riferito alle medesime prestazioni eseguite nei livelli di progettazione inferiori” e che ” nel calcolo dell’importo a base di gara, le stazioni appaltanti devono considerare, altresì che alcune particolari prestazioni potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive”. In questi casi occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella.