Appalti pubblici: Il diritto di accesso civico generalizzato
Il TAR Salerno, con Sentenza n. 1898 del 1° Luglio 2022, si è pronunciato in merito alla tematica dell’accesso civico generalizzato applicato al campo degli appalti pubblici stabilendo che “le esigenze di salvaguardia dei prospettati interessi privati di cui all’art. 5 bis, c. 2, lett. c, d.lgs. n. 33/2013 non possono certamente condurre al diniego di accesso ma al più costituire il fondamento per l’oscuramento di parte della documentazione, ovvero per lo stralcio di taluni specifici documenti o informazioni richieste dall’interessato”.
A riguardo, l’art. 5, co. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, dispone che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”
Sia la giurisprudenza che la dottrina hanno confermato, nel corso degli anni, l’innovatività e l’incisività della citata disposizione.
Il caso specifico riguarda proprio l’opposizione della Stazione Appaltante all’istanza di accesso civico a tutti gli atti esecutivi del pubblico appalto aggiudicato ad altro concorrente.
L’istante impugnava dunque l’atto di opposizione e tutti gli atti a questo connessi o collegati.
Secondi i giudici amministrativi, non trova in primo luogo eccezione l’argomentazione secondo la quale la normativa “di settore” degli appalti pubblici (art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016) trovi applicazione speciale rispetto alla normativa di cui all’accesso civico.
Infatti la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020 ha chiarito che l’istituto dell’accesso civico generalizzato “debba trovare applicazione […] anche alla materia dei contratti pubblici” e, in specie, all’esecuzione dei contratti pubblici, in tal caso valendo come diritto di ‘chiunque’, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza”. Le eccezioni sono quelle legislativamente previste: “assolute” nel caso di cui al co. 3 (segreti di stato) o “relative” nel caso di concreti pregiudizi ad interessi pubblici o privati.
Il ricorrente ha chiesto ostensione di tutti gli atti afferenti alla fase esecutiva dell’appalto pubblico, e proprio a questa esigenza, secondo il TAR Salerno, si presta la normativa laddove prevede che la stessa favorisce “forme di controllo sull’utilizzo di risorse pubbliche”.
Nella sentenza si sottolinea che la richiesta in oggetto non sembra né una sorta di abuso del diritto di accesso civico generalizzato né sproporzionato o manifestamente oneroso. Inoltre la stessa non sembra neanche comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il corretto funzionamento dell’amministrazione. Nonostante ciò, si è comunque in presenza di interessi privati ed economici del controinteressato, i cui dati ed informazioni, se indiscriminatamente diffusi, potrebbero essere causare allo stesso un pregiudizio.
Di conseguenza, la Stazione Appaltante deve operare un prudente apprezzamento tra le due esigenze e non negare tour court l’accesso in quanto tale comportamento, come rilevato dal TAR, è “palesemente sproporzionato e come tale illegittimo”.