ANAC: Esclusione di un operatore economico per omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.
Con delibera del 14 ottobre 2022, n. 451, l’ANAC ha chiarito che per le gare con fondi a valere sulle risorse del PNRR, è legittima l’esclusione di un operatore economico per omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile. Tale mancanza non è neanche sanabile con soccorso istruttorio.
Il caso specifico riguarda un parere di precontenzioso presentato da un concorrente escluso da una procedura negoziata per l’affidamento di lavori finanziati con risorse a valore sui Fondi PNRR.
La Stazione Appaltante, a riguardo, ha adottato il provvedimento di esclusione perché l’operatore ha omesso di compilare le Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente e pertanto non ha reso, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, la dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali, previsti quale requisito necessario dell’offerta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 108/2021). Secondo l’operatore tale provvedimento era illegittimo e sarebbe stato necessario procedere con il soccorso istruttorio.
In realtà, nella lex specialis era espressamente previsto che “Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non assumano l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile”.
Ancora, in riferimento al soccorso istruttorio, nella lettera d’invito è stato specificato che “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 della presente lettera di invito”.
Sulla base di quanto sopra detto, la SA ha sanzionato l’operatore con l’esclusione, senza possibilità di sanare con soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione.
L’ANAC, per i motivi summenzionati, ha escluso in maniera legittima l’operatore dalla procedura di gara, ritenendo l’operato della stazione appaltante conforme ai principi generali in materia di contrattualistica pubblica, alla normativa di riferimento e al bando tipo n. 1/2021.