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Delibera ANAC: errore materiale nell’offerta tecnica e casi di emendabilità

By consulteam inAppalti pubblici

L’ANAC, con la delibera del 28 settembre 2022, n. 447, si è espressa in merito all’errore materiale nell’offerta tecnica e ha chiarito i casi in cui è emendabile.

L’errore materiale in cui è incorso l’operatore economico nella compilazione dell’offerta tecnica è emendabile qualora, nel contesto dell’offerta, esso è riconoscibile come tale dalla stazione appaltante perché non sussistono dubbi circa la volontà del concorrente, ed esso può essere rettificato senza ricorrere a fonti esterne all’offerta.

Il caso specifico riguarda il parere di precontenzioso richiesto da un operatore economico, il cui punteggio conseguito per l’offerta tecnica è stato condizionato negativamente dall’errore materiale in cui sarebbe incorso nel compilare una scheda relativa all’ubicazione di un magazzino e che gli è costato il primo posto in graduatoria.

Secondo l’operatore, si trattava di un errore materiale che avrebbe dovuto essere emendato in quanto immediatamente riconoscibile, tenuto conto che l’ubicazione del magazzino era stata chiaramente indicata correttamente in più punti dell’offerta tecnica, così da divenire un elemento conoscitivo certo e inequivocabile.

La stazione appaltante, che ha però respinto la richiesta di esercizio dell’autotutela ai fini della rettifica del punteggio e della riformulazione della graduatoria, avrebbe potuto ricavare il dato oggettivo senza necessità di particolari indagini, senza bisogno di attingere a elementi conoscitivi esterni ai contenuti dell’offerta tecnica e senza che potesse sussistere alcun dubbio in merito ai contenuti tecnici dell’offerta medesima.

A riguardo, l’ANAC, ha ritenuto che il rigetto dell’istanza da parte della Stazione Appaltante, motivata dall’impossibilità di modificare l’offerta formalizzata in sede di gara, non sia conforme alla normativa di settore e ai principi espressi dalla giurisprudenza, rendendo necessario valutare nuovamente la richiesta dell’operatore economico.

L’Autorità ha difatti richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l’errore materiale nell’indicazione di elementi dell’offerta può essere emendato d’ufficio tramite l’indicazione del dato corretto negli stretti limiti in cui l’errore può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.

Nello specifico, ai fini della rettifica, occorre che vi si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta stessa, o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerta; diversamente, la “correzione” si tradurrebbe in una inammissibile manipolazione e variazione postuma dei contenuti dell’offerta con violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

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