ANAC: Enti locali, Consorzi e inconferibilità incarichi
L’ANAC, con la Delibera del 20 luglio 2023, n. 362, ha accertato la violazione della normativa sull’inconferibilità degli incarichi da parte di un consorzio di nove comuni pugliesi in quanto il Sindaco di un Comune non può essere anche presidente di un Consorzio in cui sia compreso l’Ente che amministra.
Nello specifico, il sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di sistema integrato territoriale non può essere allo stesso tempo presidente del CDA e avere funzioni gestionali. Ne deriva che, essendo inconferibile l’incarico, l’atto di conferimento è nullo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
L’Autorità ha ricordato che ai sensi dell’art, 7, comma 2, lett. c del d.lgs. n. 39/2013, “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.
I presupposti per il configurarsi di questa tipologia di inconferibilità sono:
- in provenienza: essere o essere stato – nei due anni antecedenti (cd. “periodo di raffreddamento”) – componente della Giunta o del Consiglio del Comune che conferisce l’incarico oppure essere o essere stato – nell’anno precedente – componente della Giunta o del Consiglio di un Comune avente popolazione superiore a 15mila abitanti sito nella stessa Regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico;
- in destinazione: assumere l’incarico di amministratore di un ente pubblico di livello provinciale o comunale.
In riferimento anche alle attribuzioni dei compiti del Presidente del Consorzio contenute nello Statuto, è risultato che questa figura, ricoperta da uno dei Sindaci, svolgeva incarichi gestionali e non politici, in quanto titolare del potere di attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna. Inoltre, il Cda, di cui il sindaco era a capo, era incaricato di approvare i programmi esecutivi, i progetti e vari atti di amministrazione, e autorizzare accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali.
Quanto sopra detto ha confermato l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA del Consorzio attribuito al Sindaco, con il riconoscimento, oltre che della nullità dell’atto di conferimento, anche della responsabilità dei componenti degli organi, che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, in relazione alle conseguenze economiche degli atti adottati, ai sensi dell’art. 18 dello stesso d.lgs. n. 39/2013. Di conseguenza è stato anche deliberato l’invito al RPCT del Consorzio di avvio del procedimento per tutti i coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, oltre che l’interdizione nei tre mesi successivi al conferimento di tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza.