ANAC: Comunicato Sui Corrispettivi A Base Di Gara
Con Comunicato del Presidente 3 febbraio 2021 l’ANAC ha fornito delle indicazioni alle stazioni appaltanti sulle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.
Per tali procedure l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
L’Autorità, di conseguenza, fornisce chiarimenti, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1° luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.
Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.