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MIMS: La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione a tutti i concorrenti

By consulteam inAppalti pubblici

Il MIMS, con il parere n. 1412 dell’8 luglio 2022, si è pronunciato in merito all’attività di verifica dei requisiti di partecipazione da parte della stazione appaltante chiarendo se tale controllo debba essere espletato su tutti i concorrenti o meno.

Nel caso specifico, il dubbio è stato posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS da una Stazione Appaltante operante nei Settori speciali, che ha indetto una procedura di gara europea con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa.

Terminata la fase amministrativa con l’ammissione dei concorrenti, la Stazione Appaltante intende avviare il sub-procedimento relativo alla verifica dei requisiti di qualificazione (economico finanziari e tecnico-organizzativi) in capo a tutti i concorrenti, come, peraltro, disposto nel Disciplinare di gara con un richiamo al comma 5 dell’art. 85 del. D. Lgs. 50/16.

A riguardo, si chiede se:

  • Occorre motivare l’avvio di tale procedimento;
  • E’ utile attenderne l’esito, prima della nomina e insediamento della Commissione Giudicatrice che sarà chiamata alla valutazione delle offerte tecniche, giacché non tutti i concorrenti potrebbero essere ammessi alle fasi successive,
  • Procedere in parallelo con la valutazione tecnica, escludendo, eventualmente, in itinere gli operatori che non abbiamo dimostrato il possesso dei requisiti.

Il MIMS, con il parere n. 1412 dell’8 luglio 2022, ha specificato che la verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata dalla stazione appaltante in capo all’operatore economico risultato aggiudicatario all’esito della procedura di gara, secondo le modalità descritte dall’art. 86 del Codice dei Contratti Pubblici, rubricato “Mezzi di prova” e che al comma 1 dispone che “Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all’allegato XVII e all’articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie”.

In tutti i casi, la stazione appaltante, come stabilito all’art. 85, comma 5 del Codice, può richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, la presentazione di tutti i documenti complementari o parte di essi, ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione. Questa scelta però va motivata in maniera adeguata oltre che limitata da quanto disposto dalla norma, in quanto si tratta di un’ipotesi residuale che produce un evidente aggravio procedimentale in contrasto con i principi di efficienza e tempestività di cui all’art. 31 del Codice.

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