Cause Di Esclusione Dal Bando Di Gare Per Circostanze Non Veritiere
Con Sentenza del 3 febbraio 2021 n. 1000, il Consiglio di Stato si pronuncia sui confini applicativi dell’art. 80 del Codice Dei Contratti Pubblici. In particolare, si pronuncia, sul ricorso presentato per l’annullamento di una aggiudicazione causato dalla mancata esclusione dell’aggiudicatario per violazione dell’art. 80, comma 5, lettere c, c bis e f bis del D.lgs. 50/2016.
Il Comune di Sant’Arpino aveva indetto nel corso dell’anno 2019 una procedura aperta di gara per “l’affidamento in concessione del sevizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post-incidente” sulle strade di pertinenza del medesimo Comune, di durata triennale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’art. 5 del Capitolato d’oneri prevedeva l’attribuzione di dieci punti massimi relativamente al criterio “C1 definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi”.
Per il criterio “D2 minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 e 40 minuti” sarebbero stati inoltre attribuiti un massimo di sei punti.
All’esito della gara si collocava prima in graduatoria la società M.P.M. s.r.l., con un totale di novanta punti, mentre seconda risultava Sicurezza e Ambiente, con un totale di 86,9 punti.
La seconda classificata, “Sicurezza e Ambiente S.P.A”, impugnava il provvedimento di aggiudicazione in favore di M.P.M. chiedendone l’annullamento al Tribunale amministrativo della Campania sulla base di tre motivi, In particolare:
- con il primo mezzo si doleva della mancata esclusione dell’aggiudicataria che aveva omesso di dichiarare una pregressa revoca, non impugnata, subita nel 2018 da parte del Comune di Vanzago, motivata dal mancato allestimento dell’automezzo adibito, conformemente all’offerta presentata, per il medesimo servizio di ripristino stradale;
- con il secondo motivo si doleva dell’asserita illegittima attribuzione a M.P.M. del punteggio relativo al sub-criterio C1;
- con il terzo censurava infine l’attribuzione dei punteggi relativi al sub-criterio D2.
In primo grado, il TAR adito respingeva il ricorso. Di conseguenza, avverso tale decisione, la “Sicurezza e Ambiente S.P.A.” ha interposto appello.
Il Consiglio di Stato nella Sentenza del 3 febbraio 2021 n. 1000, ha stabilito che: “Il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata”.
Ancora, si legge nella Sentenza: “D’altro canto, a rimanere nell’ambito del quinto comma dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016, non ricorrono neppure i presupposti di applicazione della fattispecie di cui alla lettera f-bis), integrata in presenza di un mendacio, laddove quella addebitata dall’appellante a …. s.r.l. sarebbe, al più, un’omissione dichiarativa, né quelli di cui alla lettera c-bis), non risultando che l’aggiudicataria abbia attivamente “tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”, né – per le ragioni viste in precedenza – “omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
Di conseguenza, per i motivi summenzionati, l’appello è stato respinto e gli esiti del bando di gara sono stati confermati.