Abbattimento del Limite Sul Subappalto
La legge 108 del 30 luglio 2021, cd. DL “Semplificazioni”, prevede di arrivare a novembre all’abbattimento del limite del 30% sul subappalto, con l’effettivo allineamento alla situazione Europea. Difatti, la Corte Europea più volte, aveva censurato le previsioni di legge italiane sul subappalto.
Le fasi previste dalla manovra sono due:
- fino al 31 ottobre, è previsto il superamento del regime transitorio e l’accorpamento delle precedenti soglie a non oltre il 50% dell’importo contrattuale;
- dal 1° novembre è previsto l’abbattimento del minimo di legge e la valutazione da caso a caso a cura delle stazioni appaltanti.
Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, dovranno infatti indicare nei documenti di gara:
- le prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto:
- le specifiche caratteristiche dell’appalto stesso,
- la complessità o della natura delle prestazioni;
- la necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Tra le novità:
- Per i contratti “labour intensive”, come quelli di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, è già in vigore il divieto di affidamento a soggetti terzi della prevalente esecuzione “dei contratti ad alta intensità di manodopera”, nell’ottica di frenare la sostanziale cessazione dell’appalto, con un limite subappaltabile fissato al 49,99;
- È stato inoltre abrogato anche il limite del 20% di ribasso per le prestazioni date in subappalto.
Il subappaltatore è tenuto in ogni caso a garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto, riconoscendo ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo non peggiorativo rispetto a quanto avrebbe fatto il principale contraente, inclusa l’applicazione dei medesimi Ccnl di categoria.