Sicurezza Sul Lavoro e Formazione Obbligatoria: Nuova Circolare INL
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n.81/2008) ha recentemente subito diverse importanti modifiche, tra cui quelle all’art. 37, inerente gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sul tema, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha rilasciato la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, in cui fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i suoi contenuti minimi per il corretto adempimento.
In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Infine, l’INL specifica che successivamente verranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021.