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MITE: Il Regolamento Sui Rifiuti Inerti Da Attività Edilizie

By consulteam inQualità

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, n. 152, è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transazione Ecologica del 27 Settembre 2022, n. 152, recante il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Il Regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e vengono qualificati come aggregato recuperato se quest’ultimo è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del Regolamento, relativo all’art. 3, “Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto”; inoltre l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2, relativo all’articolo 4, che contiene le indicazioni sugli utilizzi dell’aggregato recuperato.

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato, è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato e utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 del Regolamento, relativo all’art. 5, contenente la dichiarazione di conformità (DDC) che il produttore deve compilare e inviare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da inviare all’Autorità competente e all’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

Il produttore di aggregato recuperato deve inoltre conservare copia della dichiarazione per eventuali controlli, così come deve conservare per 5 anni, un campione di aggregato recuperato prelevato in conformità alla norma UNI 10802.

In aggiunta, il produttore applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata con l’obiettivo di dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, il Mite valuterà una possibile revisione dei criteri. In più, sempre entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, il produttore dovrà presentare all’Autorità competente un aggiornamento della comunicazione, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

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