Consiglio di Stato: rivalutazione della figura del responsabile unico di progetto nel nuovo codice dei contratti
Nello schema del codice dei contratti predisposto dal Consiglio di Stato, viene rivista la figura del nuovo Responsabile unico di progetto (RUP) nonché i principi sui quali dovremo confrontarci a partire dalla metà del 2023.
Sulla base di questi principi nasce la nuova figura del Responsabile unico di progetto (RUP), creata sulle ceneri dell’attuale Responsabile unico del procedimento.
Il responsabile unico del progetto (RUP), come indicato al comma 1 dell’art. 15, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura, viene nominato dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nell’interesse proprio o di altre amministrazioni nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto.
Nello specifico il RUP viene nominato dal responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio nell’unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile dell’unità organizzativa.
Nello schema del Consiglio di Stato, diversamente dall’attuale Codice, ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP stesso lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
Il nuovo allegato I.2, difatti, che riprende le Linee guida ANAC n. 3/2016, entra nel dettagli delle attività affidate al nuovo responsabile unico del progetto. Sono previsti a riguardo 10 articoli.
I principi base del nuovo schema del codice dei contratti sono i seguenti:
- il principio del risultato che dovrà ispirare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti verso l’obiettivo del contratto, ovvero la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- il principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, mediante il quale saranno favorite e valorizzate le iniziative e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- il principio dell’accesso al mercato che dovrà favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, che cercherà di mediare gli effetti relativi ai ricorsi e agli annullamenti delle gare;
- i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale relativi soprattutto ai rapporti con gli enti del Terzo settore;
- il principio di auto-organizzazione amministrativa che consentirà alle pubbliche amministrazioni la scelta del miglior modello di affidamento (in house o esterno);
- il principio di autonomia contrattuale in cui da una parte vige il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito ma dall’altra si da il via libera agli affidamenti a titolo gratuito in presenza di un interesse economico dell’affidatario (da capire quale sia) e alle donazione di beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara;
- il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale che consente la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, meglio definiti all’interno del nuovo schema (artt. 94 e 95);
- il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore che obbliga all’utilizzo del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.