Le Novità Del Decreto Sostegni Bis Sul Credito D’imposta Beni Strumentali
Il Decreto Sostegni-bis introduce la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali in unica soluzione invece che in tre quote annuali. Tale possibilità, ammessa in precedenza solo per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, riguarda gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese e professionisti con un volume di ricavi o compensi anche superiore a 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta utilizzabile in compensazione in F24 spetta per i beni materiali ordinari ossia quelli che non rientrano nella c.d. industria 4.0. Si tratta quindi di beni strumentali materiali rientranti nell’ex super ammortamento.
Le novità introdotte dal decreto Sostegni bis modificano quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente art. 1059-bis:
“Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.”.
Il decreto estende quindi la platea dei soggetti beneficiari del recupero in un’unica rata del bonus spettante, delimitando in parallelo l’elenco dei beni per i quali si potrà optare per la compensazione in un’unica quota.
Come già evidenziato, si tratta dei beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017.
L’agevolazione, si ricorda è un credito d’imposta del 10%, fino a un massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, che sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. È utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Non concorre alla formazione del reddito IRPEF e IRES e della base imponibile IRAP. Per gli altri crediti d’imposta relativi agli investimenti in macchinari e software 4.0, restano immutate le regole, che prevedono l’utilizzo in compensazione in tre quote annuali.