Controllo A Distanza Dei Lavoratori E Strumenti Informatici
Tra norme sulla privacy e Statuto dei lavoratori, il Garante della privacy è nuovamente tornato sulla questione dei controlli datoriali a distanza. Nell’affrontare la questione dei controlli datoriali sugli strumenti informatici aziendali, è fondamentale innanzitutto evidenziare come tale materia intersechi anche quella in materia di tutela della privacy. Si ha dunque una duplice tutela, poiché lo Statuto dei lavoratori regola i limiti al potere di controllo datoriale a tutela dei diritti del soggetto nella sua condizione di lavoratore, mentre la disciplina in materia di privacy mira a proteggere il diritto alla riservatezza del dipendente in quanto persona fisica.
Alle norme devono aggiungersi poi molteplici pronunce giurisprudenziali, sia da parte delle giurisdizioni nazionali che di quelle sovranazionali, ma anche i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Nello specifico, in base alla disciplina in materia di protezione della privacy, il datore di lavoro può trattare i dati personali dei lavoratori, se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti dalla disciplina di settore.
Il trattamento dei dati in questione deve avvenire però, innanzitutto, nel rispetto dei principi in materia di tutela della privacy; nello specifico, eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere leciti, corretti e trasparenti (in base ai principi di liceità, correttezza e trasparenza), posti in essere per finalità determinate e limitati a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle stesse.
Perché il trattamento dei dati in questione sia lecito, il datore deve, inoltre, rispettare le norme nazionali, che includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.
Nell’ambito del quadro brevemente ricostruito, una particolare attenzione merita la questione degli obblighi di informazione. Con la Riforma, è stato eliminato il divieto generale di utilizzo di impianti e strumenti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, i quali possono però essere impiegati per determinate finalità (vale a dire esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale) ed installati previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (INL).
Però, in presenza di strumenti che per il loro funzionamento potrebbero consentire un controllo a distanza dei dipendenti, non è necessario che vi siano il predetto accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione dell’INL.
L’Ispettorato ha precisato che possono essere considerati strumenti di lavoro “gli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione”.