L’ART. 244 DEL DECRETO RILANCIO IN GAZZETTA UFFICIALE “Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017”
Nella formulazione originaria del decreto Rilancio, la norma incrementa la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) – in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, legge 160/2019), già decretata per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è stata attribuita anche a quelle attive delle regioni LAZIO, MARCHE E UMBRIA, colpite dagli eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26 e 30 ottobre) e 2017 (18 gennaio).
Per tali soggetti, il bonus, previsto per la generalità dei contribuenti nella misura del 12% dei costi ammissibili, è passato al 25, 35 e 45% (rispettivamente, grandi, medie e piccole imprese).
In particolare, ai sensi della disposizione, per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, la misura del beneficio è aumentata:
- dal 12 al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12 al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
- Ai sensi del comma 2, tale maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:
- ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:
- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);
- strumentazioni e attrezzature;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).