Il TFR Nel Conto Economico E Nello Stato Patrimoniale
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, il TFR non è altro che la somma che spetta a tutti i lavoratori dipendenti nel momento in cui cessano un rapporto di lavoro.
Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto lavorativo difatti, il datore di lavoro, deve accantonare ogni anno l’importo del TFR maturato dai lavoratori subordinati in un apposito fondo. Il TFR accantonato annualmente ed il fondo TFR vanno ineriti nel bilancio aziendale.
Nello specifico:
- L’accantonamento annuale del TFR, che viene considerato un costo relativo al personale, va riportato nell’apposita sezione del conto economico. In quest’ultimo viene aggregato l’insieme dei costi e dei ricavi dell’impresa e, in conformità all’articolo 2425 del Codice Civile, deve contenere fra le altre voci anche i costi della produzione, gli ammortamenti e accantonamenti per rischi, oneri finanziari e straordinari e imposte sul reddito nonché il valore della produzione.
- Il relativo fondo di accantonamento va inserito nel passivo dello stato patrimoniale il cui importo è pari alla somma degli accantonamenti degli anni passati, poiché il fondo TFR rappresenta una sorta di debito nei confronti dei dipendenti. L’ammontare dunque del fondo è dato dall’importo del fondo dell’anno precedente più la quota accantonata nel corso dell’anno ed eventuali liquidazioni distribuite.
Il Trattamento di fine rapporto è determinato da un importo pari e comunque non superiore alla retribuzione lorda dovuta per ogni anno di lavoro, divisa per 13,5. In caso di prestazione di durata inferiore all’anno, l’importo deve essere riproporzionato, considerando come mese intero ogni frazione superiore a 15 giorni.