IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI R&S&I&D Il Mi.S.E. ha reso noto il testo del decreto attuativo del piano transizione 4.0.
Il testo del decreto definisce:
- i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019;
- le attività rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta;
- i criteri per la determinazione delle spese ammissibili;
- gli oneri documentali previsti.
Il Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo 2020 è un bonus fiscale riconosciuto per gli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Possono richiederlo tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale, che effettuano investimenti in attività di ricerca & sviluppo.
Il Decreto precisa anche che assumono rilevanza anche le attività di ricerca e sviluppo svolte nel corso del periodo d’imposta agevolato che costituiscono prosecuzione di progetti avviati in precedenti periodi d’imposta. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 12% della relativa base di calcolo (al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese) nel limite massimo di 3 milioni di euro.
La manovra 2020 ha previsto un nuovo bonus fiscale che si applica agli investimenti per la transizione ecologica e l’innovazione digitale 4.0 specificatamente limitato alle attività di innovazione tecnologica, ovvero volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
In aggiunta, il testo della legge chiarisce che per essere agevolabili i beni materiali o immateriali o servizi o processi devono differenziarsi rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, con riferimento alle caratteristiche tecnologiche, alle prestazioni, all’eco-compatibilità, all’ergonomia o ad altri aspetti rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono quindi da considerare attività di innovazione tecnologica gli interventi di routine per il miglioramento della qualità, gli interventi richiesti da un cliente o quelli inerenti al controllo di qualità o alla standardizzazione dei prodotti.
Possono richiederlo tutte le imprese residenti nel territorio italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale, che effettuano investimenti in attività di innovazione tecnologica. Per quanto concerne l’agevolazione, la percentuale del credito di imposta riconosciuto per le attività di innovazione tecnologica è del 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili. D’altra parte, si riconosce il 10% di bonus fiscale della relativa base di calcolo per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Per entrambe le opzioni, vale la regola del limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili.
Il Credito d’imposta per Attività innovative – Design e Ideazione estetica invece, è un nuovo Bonus Fiscale per attività innovative inerenti al design e all’ideazione estetica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
Tutte le imprese che operano nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobili e arredo e della ceramica, residenti nel territorio italiano, che effettuano investimenti in attività innovative possono usufruirne, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Il credito d’imposta è riconosciuto per le attività di innovative di design e ideazione estetica:
- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Le spese ammissibili al credito d’imposta devono risultare dalla documentazione contabile predisposta dall’impresa e risultare da apposita certificazione rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
In aggiunta, le imprese beneficiare del credito d’imposta devono redigere una relazione tecnica che delinei le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta.
La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Ricordiamo che tutti i crediti d’imposta descritti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
A differenza del passato la base di calcolo è considerata sull’intero ammontare delle spese sostenute nell’anno e non come valore incrementale rispetto alla media degli investimenti degli anni 2012-2013 e 2014 (come richiedeva la precedente agevolazione, di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013).
Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.