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Fondo Nuove Competenze: I Chiarimenti Dell’ANPAL

By consulteam inFinanza agevolata, Lavoro

L’ANPAL, con nota integrativa del 25 marzo 2021, ha aggiornato le FAQ presenti sul sito, fornendo chiarimenti in merito al Fondo Nuove Competenze introdotto dall’articolo 88 del Decreto Rilancio.

Il Fondo Nuove Competenze prevede l’erogazione di contributi per remunerare ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, per le ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze.

La domanda può essere presentata entro la scadenza del 30 giugno 2021 ed entro la stessa data il datore di lavoro deve aver stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, fino a un massimo di 250 ore, per beneficiare dei contributi.

Tali accordi collettivi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze legati alla trasformazione dell’impresa oppure destinati a promuovere l’occupabilità del lavoratore in altre aziende.

I corsi di formazione potranno essere erogati sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

ANPAL valuterà le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti di formazione continua. Sulla base del numero di domande accolte verrà stabilito l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Gli aggiornamenti previsti dall’ANPAL riguardano:

  • I termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze;
  • I lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti;
  • L’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Per quanto concerne i termini di approvazione dell’istanza, sia essa presentata autonomamente (90 giorni) che tramite l’intervento dei Fondi paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito, devono intendersi riferibili all’attività di realizzazione e conclusione dello sviluppo delle nuove competenze. In tal senso le attività finali di individuazione o validazione e messa in trasparenza sono escluse dal predetto termine temporale potendo essere completate al momento dell’attestazione delle competenze e, dunque, entro 40 giorni dalla conclusione delle attività formative se l’istanza è stata presentata prima del 18/02/2021 o entro 20 giorni se l’istanza è stata presentata successivamente a detta data.

Nel caso in cui, alcuni lavoratori, per svariati motivi, non possano prendere parte alle attività di sviluppo delle nuove competenze, non sarà possibile avvalersi della sostituzione del personale. Per tali dipendenti sarà, comunque, possibile presentare un’altra istanza di contributo.

Per i lavoratori in somministrazione invece, per l’accesso alla formazione, l’istanza dovrà essere presentata dall’Agenzia per il Lavoro e non dall’azienda utilizzatrice.

 

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