Decreto Aiuti Ter: Proroga riversamento spontaneo delle somme illegittimamente compensate
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha ufficializzato la proroga della scadenza della sanatoria del credito per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013.
La Camera, infatti, ha approvato l’emendamento governativo che sposta dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine per presentare domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo delle somme illegittimamente compensate con il versamento della prima (o unica) rata entro il 16 dicembre 2023, della seconda entro il 16 dicembre 2024 e della terza entro il 16 dicembre 2025. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi dell’istituto della compensazione mediante il modello F24 in unica soluzione.
Tale modifica sarà contenuta all’interno della conversione in legge del DL Aiuti-ter.
La sanatoria e la conseguente procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che nei periodi d’imposta 2015-2019 abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Ciò consentirà nel frattempo alle imprese di dotarsi di una certificazione dei crediti d’imposta R&S.
La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
Possono pertanto aderire alla procedura i soggetti che intendono riversare crediti maturati nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, che siano stati utilizzati “erroneamente” in compensazione entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 (22 ottobre 2021), al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
- devono aver concretamente svolto, sostenendone le spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno erroneamente applicato l’art. 3, c. 1-bis, D.L. n. 145/2013 relativo al riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti residenti o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (“white list” di cui al D.M. 4 settembre 1996);
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Di conseguenza, la procedura è accessibile a quei soggetti che hanno commesso “in buona fede” errori nella determinazione del credito d’imposta.
La procedura è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Ancora, la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021.
Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione.
A seguito del versamento integrale di quanto dovuto, l’iter produce gli effetti premiali previsti dall’art. 5, c. 11, D.L. n. 146/2021. Oltre alla disapplicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi, è prevista l’esclusione dalla punibilità per il delitto di cui all’art. 10-quater, D.L. n. 74/2000 in materia di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono obbligati a rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.
Alle scadenze previste è possibile inviare le istanze per accedere alla procedura di riversamento spontaneo, compilate mediante il software “Riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Infine l’emendamento estende al credito d’imposta di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013 la procedura di certificazione introdotta dall’art. 23, c. 2-3, D.L. n. 73/2022 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. 1, c. 198-209, legge di Bilancio 2022 ossia legge n. 160/2019.
Nello specifico, come chiesto a più riprese dalle imprese, un certificatore certo e riconosciuto dal nuovo MIMIT, secondo le regole fissate con il decreto Semplificazioni, potrà attestare e garantire l’effettività e l’autenticità della ricerca e sviluppo effettuata anche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019. Tale certificazione consente alle imprese di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.
La certificazione potrà essere rilasciata da soggetti pubblici o privati, iscritti un apposito albo dei certificatori, che sarà tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La richiesta di tale certificazione è subordinata però alla condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
In ogni caso la disciplina attuativa, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, dovrà essere definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.