Approvata dal Senato la Legge di Bilancio per il 2020: proroga per ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate
Con 166 voti favorevoli, 128 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato ieri la fiducia al Governo, approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di Legge di bilancio per il 2020 (A.S. 1586). Dopo la presentazione della Nota di variazione da parte del Governo, esaminata dalla Commissione Bilancio, l’Assemblea ha approvato il documento e la legge di bilancio nel suo complesso, che ora passa alla Camera.
Proroga per Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni – Confermato il Bonus Facciate
Nel citato emendamento sono contenuti gli articoli 19 e 25.
Con l’articolo 19 rubricato “Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione e di ristrutturazione edilizia” sono prorogate le detrazioni ecobonus e bonus ristrutturazioni.
Con il nuovo articolo 25 sono, invece, definite le regole per il bonus facciate. Il citato articolo 25 nel testo approvato ieri con voto di fiducia è il seguente.
Art. 25. – Bonus facciate. 1. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
- Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.
- Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
- La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
- Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.41.
- Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.