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Scatta dal prossimo 1° luglio 2020 il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.
Stiamo parlando del beneficio introdotto con l’art. 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020). Con tale previsione normativa, il legislatore ha istituito un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate dai clienti con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi o compensi abbiano valore inferiore a 400.000 euro nell’anno d’imposta precedente.
Il credito d’imposta:
- Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- Va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- Non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap;
- Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
- Il regolamento Ue prevede, in generale, un massimale di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari; il limite è più basso per i produttori agricoli (15mila euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30mila euro).
Le disposizioni attuative della norma da tener presente sono: il provvedimento 29 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate e il provvedimento 21 aprile 2020 della Banca d’Italia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020).
Il comma 3-bis dell’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, aggiunto dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020, ha stabilito che, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono vietati i passaggi di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, di valore complessivamente pari o superiore a 2 mila euro (attualmente, il limite è 3mila euro). Il trasferimento oltre l’importo indicato – specifica la norma – è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro.
Parallelamente, diminuisce anche il minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (da 3mila a 50mila euro) applicabile nei confronti di chi non rispetta la norma in questione: è fissato a 2mila euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a mille euro per quelle successive (articolo 63, comma 1-ter, Dlgs n. 231/2007).