Novità Del Decreto Ristori (DL 137/2020) In Vigore Da Oggi 29 Ottobre.
Le nuove misure di sostegno economico connesse all’emergenza Covid-19 contenute nel Decreto Ristori, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 269, entrano in vigore oggi 29 ottobre.
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, il Governo ha speso 6,8 i miliardi complessivamente dall’ultimo, il DPCM del 24 ottobre scorso, con il quale sono state disposte nuove restrizioni all’esercizio di specifiche attività economiche. Due miliardi sono riservati all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche danneggiate a seguito delle chiusure e delle limitazioni imposte causa Covid e altri 2,6 miliardi sono destinati a finanziare un nuovo ciclo di cassa integrazione. Le restanti risorse vanno a finanziare gli altri importanti interventi del nuovo decreto legge, tra cui anche le indennità da erogare ai lavoratori dello sport, dello spettacolo, del turismo e degli stabilimenti termali nonché a specifiche categorie di lavoratori autonomi.
Il calcolo del bonus è identico a quello previsto dal decreto Rilancio, ma ad esso vanno applicate delle percentuali moltiplicative che variano di categoria in categoria. A titolo di esempio, per le discoteche l”importo sarà pari al 400%; per i ristoranti, i cinema, i teatri, le palestre, le piscine al 200%; per bar, gelaterie, pasticcerie al 150%. Il tetto massimo è fissato in ogni caso a 150mila euro.
I nuovi contributi a fondo perduto saranno erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di chi aveva già fatto richiesta alla precedente tornata; si prevede che l’accredito avvenga entro la metà di novembre. Le imprese che, invece, non abbiano beneficiato del bonus contributi precedente potranno farne domanda direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate; in questo caso le tempistiche si dilatano, ma non dovrebbero comunque andare oltre dicembre.
Gli articoli 15 e 17 del titolo 2 del decreto, che si occupa di lavoro, indica le categorie interessate da nuove erogazioni di indennità di sostegno al reddito:
- INDENNITÀ 1000 euro ai soggetti beneficiari dell’indennità del Decreto Agosto (art 9) erogata anche ad altre categorie:
- Dipendenti Stagionali Del Settore Turismo E Degli Stabilimenti Termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
- Lavoratori In Somministrazione, Impiegati Presso Imprese Utilizzatrici Operanti Nel Settore Del Turismo E Degli Stabilimenti Termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
- Lavoratori Dipendenti Stagionali Appartenenti A Settori Diversi Da Quelli Del Turismo E Degli Stabilimenti Termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;
- Lavoratori Intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
- Lavoratori Autonomi, Privi Di Partita IVA, Non Iscritti Ad Altre Forme Previdenziali Obbligatorie, Che Tra Il 1°Gennaio 2019 E Il 29 Ottobre 2020 Siano Stati Titolari Di Contratti Autonomi Occasionali, che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- Incaricati Alle Vendite A Domicilio Con Reddito Annuo 2019 Derivante Dalle Medesime Attività Superiore Ad Euro 5.000 E Titolari Di Partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- Lavoratori Dipendenti A Tempo Determinato Del Settore Del Turismo E Degli Stabilimenti Termali in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- Lavoratori Iscritti Al Fondo Pensioni Lavoratori Dello Spettacolo Con Almeno 30 Contributi Giornalieri Versati Dal 1° Gennaio 2019 E Il 29 Ottobre 2020 da Cui Derivi Un Reddito Non Superiore A 50.000 Euro, oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1°gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 con reddito con superiore a 35mila euro;
Le indennità non sono cumulabili tra loro né con quelle istituite dai decreti n. 18, 34, 104 /202 e le domande andranno inviate all’INPS entro il 30 novembre 2020.
- BONUS DA 800 EURO AI COLLABORATORI SPORTIVI presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive diletta, quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Sono esclusi i percettori di altri redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente e assimilati, REM, reddito di cittadinanza, pensioni, con la sola esclusione della pensione di invalidità. La relazione tecnica stima che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito.
La domanda potrà essere inviata fino al 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica resa disponibile dalla società Sport e Salute S.p.A.