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“BONUS FACCIATE” L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus spetta anche agli enti pubblici e che per l’assimilazione alle zone A e B serve la certificazione urbanistica

By consulteam inAttualità

I contribuenti che rinnovano l’aspetto di un edificio situato in un’area assimilabile alle zone A e B descritte nel decreto n. 1444/1968 (dove gli immobili agevolati devono ricadere per accedere al Bonus Facciate), devono ottenere una certificazione urbanistica dall’ente competente e non da un semplice professionista.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n.182 dell’11 giugno, arrivata in seguito ad un interpello

Il riferimento di legge è la Manovra 2020 (articolo 1, commi 219 e successivi, legge n. 160/2019), che ha introdotto l’inedito sconto fiscale, ma il punto di riferimento indiscusso, ai fini del ragionamento, è la circolare n. 2/2020, dove si specifica che:

  • gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi dell’art.2 del DM 1444/1968;
  • quando gli interventi sono effettuati su unità immobiliari ubicate in Comuni privi di strumenti urbanistici, ma ricadenti in territori aventi caratteristiche tali da rientrare nelle predette zone A o B, il bonus spetta comunque se, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, le aree dove ricadono gli edifici “ripuliti” sono assimilabili alle dette zone.

Il Fisco precisa difatti che l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del “bonus facciate”, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. In definitiva, questa “attestazione di equipollenza” non può essere predisposta, come proposto dagli istanti, da un ingegnere o architetto, ma soltanto dall’ente competente.

Collegata a questa risposta dell’Agenzia delle Entrate, vi è anche la n.179, relativa alla domanda posta dall’azienda pubblica che ha chiesto se il bonus facciate si può applicare a tutti i tipi di immobili (residenziali e non), a tutte le categorie di contribuenti e alle spese sostenute per la realizzazione dell’isolamento termico degli edifici.

L’Agenzia precisa che:

  • sotto il profilo soggettivo, la detrazione riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo e sostengono le spese nel 2020, a prescindere dalla tipologia di reddito percepito;
  • sotto il profilo oggettivo, il beneficio è ammesso a fronte di interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici o parti di edifici esistenti oppure su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, comprese quelle strumentali, esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“;
  • gli interventi devono essere realizzati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali;
  • la misura della detrazione dall’imposta lorda prevista è pari al 90 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020;
  • ai fini dell’imputazione delle spese stesse si fa riferimento, per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
  • la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;
  • gli interventi possono anche non essere di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma anche influenti dal punto di vista termico o interessare oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, purchè soddisfino determinati requisiti (meglio indicati in apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico).

L’Agenzia ha chiarito inoltre che non è possibile cumulare le agevolazioni previste per gli interventi relativi al Bonus facciate e quelle per gli interventi di riqualificazione energetica, riguardanti l’involucro dell’edificio, o di recupero del patrimonio edilizio.

 

 

 

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