A PARTIRE DA OGGI 1° LUGLIO 2020 ENTRA IN VIGORE QUANTO STABILITO DAL DL 124/2019 IN MERITO AL BONUS POS.
Il bonus “Pos” consiste in un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos a commercianti e professionisti effettuate con i consumatori finali.
Gli esercenti arti e professioni che dal 1° luglio accetteranno pagamenti tramite:
- carte di debito
- carte di credito
- carte prepagate
- e altri strumenti tracciabili
usufruiranno di un credito di imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni.
A norma dell’art 22 del Decreto Fiscale il credito d’imposta spetta a:
- esercenti attività di impresa;
- esercenti arte e professioni;
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali dal 1° luglio 2020 a condizione che i suddetti operatori abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato dagli esercenti e professionisti in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Per le modalità di determinazione del bonus si fa riferimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020 (Prot. n. 181301/2020).
Tale provvedimento ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato con commercianti e professionisti un apposito contratto per l’installazione del Pos.
A norma del suddetto provvedimento gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite il SID, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito inviando le seguenti informazioni:
- codice fiscale dell’esercente;
- mese e anno di addebito;
- numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.
Entro il 20 del mese successivo, nella casella di PEC o nell’online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.