Violazione Della Clausola Stand Still E Illegittimità Dell’Aggiudicazione
Con sentenza n. 7786 del 1° luglio 2021, il Tar Lazio, si esprime sulla violazione della clausola “Stand Still” definita dai commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, stabilendo che si debba procedere con la privazione di efficacia del contratto.
Nel caso di specie, la ricorrente principale chiede l’accertamento della invalidità o la declaratoria di inefficacia del contratto, nonché il risarcimento dei danni, preferibilmente in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nel contratto già stipulato.
Sebbene l’Adunanza plenaria numero 10 del 2020, abbia fatto riferimento alla nullità del contratto stipulato con un raggruppamento di imprese illegittimamente modificato nella propria composizione, la sorte del contratto stipulato sulla base di un’aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale deve essere decisa sulla base dei poteri conferiti al giudice amministrativo dal codice del processo amministrativo.
Ai sensi degli artt. 121 e 122 del codice di rito, difatti, il giudice amministrativo, allorquando annulla l’aggiudicazione, deve o può dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto.
Di conseguenza, non è ammissibile la declaratoria di nullità del contratto stipulato in forza di una aggiudicazione illegittima, eccedendo la declaratoria di nullità i poteri conferiti al giudice dall’ordinamento processuale.
A riguardo occorre accertare se ricorrono i presupposti per la privazione di efficacia del contratto:
- È applicabile l’art. 121, comma 1, lettera c) essendo stata commessa, da parte della Stazione appaltante, una delle più gravi violazioni della legge sugli appalti pubblici, essendo stato stipulato il contratto il 1° febbraio 2021 (il giorno stesso della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alla parte controinteressata all’aggiudicazione stessa) impedendo così all’attuale ricorrente principale di impugnare il provvedimento lesivo prima della stipulazione del contratto;
- Tale violazione dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, che al comma 9 vieta la stipulazione del contratto prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, impone la immeditata privazione di efficacia del contratto, con efficacia retroattiva, tenuto conto dell’interesse della ricorrente principale ad eseguire per intero la prestazione e della gravità della condotta della stazione appaltante che, ignorando il termine di stand still, ha privato la ricorrente principale della tutela cautelare;
- Riguardo lo stato di esecuzione, si deve rilevare che si tratta di un contratto di durata biennale, con opzione per altri 2 anni, la cui esecuzione è da poco tempo iniziata, essendo stato firmato il 1° febbraio 2021.
La ricorrente principale ha ovviamente la possibilità giuridica di subentrare nel contratto, essendo classificata in graduatoria nella posizione immediatamente seguente il contraente originario.
Di conseguenza, l’illegittimo aggiudicatario non può più conservare la posizione di parte contraente, avendo modificato la propria composizione organizzativa inserendo in essa un operatore economico estraneo alla procedura pubblicistica di gara.
Il Tar Roma, in conclusione, accoglie il ricorso della ricorrente principale stabilendo che “il contratto stipulato con il R.T.I. Consorzio Integra deve essere retroattivamente privato di efficacia per consentire il subentro del raggruppamento GSA nel contratto di appalto, così determinando il risarcimento, in forma specifica, del danno ingiustamente subito per effetto dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Le spese processuali sostenute dalla ricorrente principale devono essere in parte poste a carico dell’Amministrazione resistente, tenuto conto della gravità della condotta illecita e, per il resto, considerate la complessità delle questioni dibattute e i contrasti giurisprudenziali, compensate tra le parti costituite.”