Tempestività dell’impugnazione dell’aggiudicazione nel caso di accesso agli atti di gara
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 1792 del 15 marzo 2022, si è pronunciato sui tempi di impugnazione degli atti di gara stabilendo che per la decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione (30 giorni + 15 con dilazione del termine in caso di accesso ex art. 76, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) nel caso di accesso agli atti di gara, sottrarre i giorni impiegati dall’impresa per formulare l’istanza di accesso non è compatibile con i principî affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 12 del 2 luglio 2020 e non risulta compatibile con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale riconosciuto dal diritto nazionale (art. 24 Cost.) ed europeo in materia di ricorsi relativi agli appalti pubblici.
I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che in seguito alla pronuncia dell’Adunanza plenaria summenzionata, esiste un orientamento più rigoroso in questa materia secondo cui più tempestiva è l’istanza di accesso che il concorrente presenti una volta avuta conoscenza dell’aggiudicazione, maggiore sarà il tempo a sua disposizione per il ricorso giurisdizionale, mentre “quel che non può consentirsi è che il concorrente possa, rinviando nel tempo l’istanza di accesso agli atti di gara, posticipare a suo gradimento il termine ultimo per l’impugnazione dell’aggiudicazione e, cioè, i 45 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’aggiudicazione”.
Ancora il Consiglio ha ritenuto che debba essere permesso alla concorrente per poter chiedere l’accesso un congruo termine, uguale a quello assegnato all’amministrazione per consentirlo “immediatamente e comunque entro quindici giorni, art. 76, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016″, senza sottrarre questi pochi giorni, già esigui perché contraddistinti da rigide preclusioni decadenziali ispirate in questa materia ad una evidente ratio acceleratoria, dai 45 giorni indicati dall’Adunanza plenaria.