TAR Sicilia: Determinazione dell’importo da porre a base d’asta e attribuzione di un punteggio per opere o servizi aggiuntivi
Il TAR Sicilia, con Sentenza n. 3693 del 7 dicembre 2021, si è pronunciato sulla determinazione dell’importo da porre a base d’asta e sull’utilizzo dei prezzari regionali, chiarendo che:
- Le stazioni appaltanti sono tenute all’applicazione dei prezzari regionali;
- Dell’eventuale scostamento (attribuzione punteggi tecnici aggiuntivi per lavorazioni e servizi aggiuntivi) deve essere data analitica motivazione.
Il TAR ricorda l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale la stazione appaltante può derogare gli standard di prezzo fissati nei prezzari regionali per il calcolo della base d’asta ma solo a condizione di esplicitare analiticamente le ragioni a sostegno di tale determinazione, con particolare riguardo all’effettiva sostenibilità e remuneratività dei prezzi rimodulati al ribasso.
I Giudici a riguardo hanno confermato che l’istituto dei prezzari regionali soddisfa una duplice esigenza:
- l’interesse delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico;
- la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, al contrario, troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale, è in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità.
Difatti l’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del Codice dei contratti, stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali e anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore tout court vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura.
Ancora, l’art. 95, comma 14-bis, del Codice dei contratti, prevede espressamente che in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.