Consiglio di Stato: Invio telematico delle offerte e limite tecnologico
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 8258 del 10 dicembre 2021, si è pronunciata in merito all’invio telematico delle offerte tecniche e sulla possibilità di invalidarle a causa di un limite tecnologico nel caricamento della documentazione necessaria.
A riguardo, i giudici di Palazzo Spada, hanno ritenuto che un limite tecnologico della struttura tecnica utilizzata dalla stazione appaltante al fine di veicolare i flussi informativi con i concorrenti alla gara, non può inficiare l’ottimale perseguimento da parte della stazione appaltante dell’obiettivo primario della gara, relativo alla individuazione dell’offerta qualitativamente più conveniente.
Nel caso oggetto della summenzionata sentenza, difatti, non si può considerare irrituale e quindi sanzionabile con l’esclusione dalla gara, la modalità seguita dall’operatore economico nel presentare alla stazione appaltante delle mappe “ad alta risoluzione” in formato pdf in quanto non si può opporre al concorrente, quale ostacolo alla formulazione della proposta migliorativa, anche ai meri fini della sua più efficace rappresentazione tecnico-descrittiva, un limite tecnologico della struttura utilizzata dalla stazione appaltante ai fini della acquisizione delle offerte.
Qualora tale limite sia concretamente riscontrato in sede di presentazione dell’offerta da parte di un concorrente, costituisce un dovere (più che una mera facoltà) della stazione appaltante, il cui rispetto è esigibile dal concorrente che sia incorso nel suddetto ostacolo tecnico-pratico, approntare le soluzioni alternative al fine di consentire ad esso il pieno esercizio dei suoi diritti partecipativi.
Ancora, non si può sostenere una violazione del principio di par condicio competitorum in danno degli altri concorrenti, rilevando solo, in senso contrario, che la stessa opportunità era astrattamente concessa a tutti i concorrenti.