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TAR Puglia: L’ Obbligo Per Le Stazioni Appaltanti Di Applicare I Prezzari Regionali

By consulteam inAppalti pubblici

L’art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente”, ha la funzione di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando la previsione di importi di base eccessivamente bassi o troppo elevati, tali da alterare il gioco della concorrenza e impedire la formulazione di  offerte serie.

Il Tar Puglia, Lecce, Sez. III, con Sentenza n. 497 del 06/ 04/ 2021, nell’accogliere un ricorso per annullamento della gara a causa di prezzi palesemente divergenti dal Prezzario Regionale, ha stabilito che dal tenore dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50 del 2016, discenda un vero e proprio obbligo per le Stazioni Appaltanti di applicare i prezzari regionali e non una “mera possibilità”.

Dalla summenzionata Sentenza, con l’unico articolato motivo di gravame, si deduce la violazione degli artt. 23, comma 16, 30, comma 1, e 95, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 avendo l’Amministrazione Comunale resistente assunto a riferimento, per il calcolo della base d’asta, prezzi significativamente inferiori alle quotazioni previste nel vigente Prezziario della Regione Puglia. Nello specifico, il Comune di riferimento sarebbe giunto a sottostimare in maniera arbitraria l’intervento di € 285.966,40 (pari al 48% del valore calcolato sulla base del prezziario 2019). Ciò avrebbe reso impossibile per qualsivoglia operatore economico formulare un’offerta seria e economicamente sostenibile.

Il prezziario regionale difatti, secondo i giudici, costituisce la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura e in caso di eventuale scostamento da detti parametri di riferimento, la stazione appaltante è tenuta a darne analitica motivazione (delibera ANAC n. 768 del 4 settembre 2019).

 

 

 

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