Sostituzione Componente RTI Senza Modifica Dell’Offerta
La sostituzione di un componente di un RTI o di un consorzio stabile è possibile, a condizione che essa non comporti la modifica dell’offerta.
La conferma arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9923/2022, che ha respinto il ricorso proposto da un Consorzio Stabile a seguito dell’esclusione avvenuta in una procedura di gara per mancanza dei requisiti di una delle consorziate.
I giudici di Palazzo Spada spiegano che la sostituzione poteva essere effettuata. Sul punto è stata richiamata anche la sentenza n. 2/2022 dell’Adunanza plenaria, relativa all’ammissibilità della modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese nel caso di perdita del possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 in capo ad una delle imprese del raggruppamento non solo in corso di esecuzione, ma anche in corso di gara.
Nello specifico l’Adunanza plenaria ha affermato il seguente principio di diritto:
“la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice”.
Questo principio è da ritenere applicabile anche ai consorzi stabili.
Il Consiglio di Stato aggiunge che se la sostituzione è ammessa per la perdita dei requisiti in corso di gara nei rapporti tra imprese solo temporaneamente raggruppate, sarebbe irragionevole un’interpretazione che non consentisse la sostituzione “interna” al consorzio stabile.
In conclusione, è possibile la sostituzione sia del consorzio stabile che dell’impresa consorziata designata per l’esecuzione dei lavori o dei servizi anche nel caso di perdita sopravvenuta in corso di gara dei requisiti di partecipazione dell’art. 80, qualora il primo sia mandante o mandatario di un raggruppamento temporaneo e la seconda possa essere sostituita da altra consorziata esecutrice dello stesso consorzio stabile.
E’ possibile anche la sostituzione del progettista indicato, senza però comportare “un’ipotesi di modificazione dell’offerta”, poiché non si tratta di un offerente, ma di un “collaboratore del concorrente”.