Soccorso Istruttorio In Procedura Di Gara: PEC Ed Invio Di Comunicazioni
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6132/2021 si pronuncia in merito al soccorso istruttorio in procedura di gara ed in particolar modo chiarisce se e quando l’operatore economico è obbligato a utilizzare la PEC o basta un sistema di invio comunicazioni creato dalla Stazione Appaltante.
Sulla questione, in giurisprudenza, non vi è un orientamento specifico e l’assenza di un’indicazione sull’invio del soccorso istruttorio può generare problemi quando è necessaria una richiesta di integrazione documentale durante la procedura di gara.
Nel caso analizzato dai giudici difatti, una Stazione Appaltante ha escluso un concorrente per assenza di risposta al soccorso istruttorio, inviato solo tramite l’Area Comunicazioni e non anche tramite Posta Elettronica Certificata.
In giurisprudenza alcune sentenze affermano che non sussiste l’obbligo di trasmettere via PEC le richieste rivolte ai concorrenti ai fini del soccorso istruttorio mentre un altro orientamento giurisprudenziale sostiene che la richiesta di soccorso istruttorio debba avvenire mediante PEC, imponendo degli incombenti il cui mancato rispetto comporta come sanzione l’esclusione dalla gara.
Nella sentenza esaminata dalla corte, il Consiglio di Stato ha confermato la seconda prospettiva stabilendo che lo strumento di comunicazione proporzionato e coerente con gli immanenti principi della collaborazione e della buona fede per la richiesta di soccorso istruttorio è proprio la PEC.
Stabilisce difatti che, in assenza di previsione della lex specialis che riconduca espressamente la richiesta introduttiva del soccorso istruttorio tra le comunicazioni effettuabili mediante la piattaforma informatica, è preferibile utilizzare la PEC, perché tale è il sistema di invio di comunicazioni con valore legale e l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere necessariamente recettizio e a cui sono connessi effetti potenzialmente espulsivi.