Proroga Tecnica Illegittima: La Sentenza Del TAR
Il TAR Lombardia con la sentenza n. 2552/2022, accogliendo un ricorso di un operatore al quale era stata notificata una proroga tecnica di 180 giorni relativa al contratto intercorrente con la stazione appaltante, ricorda che la proroga tecnica di un contratto è illegittima se essa non era già stata prevista nel bando di gara.
Secondo il ricorrente la proroga non avrebbe rispettato quanto previsto dall’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, cioè le condizioni previste nella legge di gara.
Nel valutare il caso, il TAR ha spiegato che il suddetto articolo prevede che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
In merito alla questione è intervenuto anche l’ANAC, precisando che “l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto”.
In questo caso, il Disciplinare ha stabilito che il servizio avesse la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un altro anno. In più era compito della Stazione Appaltante protrarre la durata del contratto, per un periodo di 180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale.
In base all’interpretazione della norma fornita dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa, perché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:
- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga.
In questo caso la proroga è stata disposta un mese prima dell’indizione della nuova procedura di affidamento, quindi in maniera illegittima. Il ricorso è stato quindi accolto, annullando la proroga del contratto.