Palazzo Spada: Relazione offerta tecnica e cause di esclusione
Con sentenza n. 7815 del 18/08/2023, il Consiglio di Stato, si è pronunciato sull’esclusione di un concorrente per superamento del numero di pagine consentito stabilendo a riguardo che il numero di pagine consentito per lo sviluppo della relazione sull’offerta tecnica non può rappresentare oggetto di esclusione, se non è esplicitamente previsto. Di conseguenza l’esclusione va attualmente ponderata.
Il caso specifico ha riguardato il ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto misto di lavori di servizi e lavori a un operatore la cui relazione tecnica eccedeva di 3 pagine il limite previsto nella lex specialis.
La SA, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto prendere quindi in considerazione il punteggio attribuito ad alcuni sub criteri dell’offerta tecnica, e, da una revisione complessiva, disporre quindi l’aggiudicazione in proprio favore.
Tale tesi non aveva già convinto il TAR, per cui il disciplinare non era chiaro, richiedendo un’interpretazione che ricostruisse l’intenzione effettiva della stazione appaltante ex art. 1362 c.c., cioè che la previsione del limite massimo di 20 pagine dovesse essere riferita alle pagine che componevano ciascun capitolo che formava la relazione. Ciò perché, diversamente opinando, la SA non avrebbe specificato un numero distinto di pagine per ciascuno dei capitoli, né l’utilizzo del termine “ciascuno” riferito all’elaborato.
Anche il Consiglio di Stato è stato dello stesso avviso, statuendo a riguardo che: “sotto un profilo generale, la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis, e in ogni caso, nei casi in cui la regola, sempreché sia formulata in termini inequivoci, sia accompagnata da una espressa e specifica sanzione escludente, nel senso che l’eventuale eccedenza quantitativa rispetto al limite prefigurato dalla lex specialis determini, in concreto, una alterazione valutativa dell’offerta”.
Palazzo Spada spiega che il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta può essere contestato solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ai fini della valutazione dell’offerta. In questo caso, il ricorrente deve fornire prova che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro.
Nel caso summenzionato, la lex specialis, sia pure con un margine di ambiguità, prefigurava solo la “non valutabilità” delle pagine in eccedenza solo per il superamento del limite quantitativo riferito a ciascuno dei criteri di valutazione previsti.
Sulla base di quanto sopra detto, il ricorso è stato quindi respinto. A riguardo, il TAR aveva già correttamente valutato che il possibile stralcio avrebbe potuto riguardare, per l’appunto, solo le pagine dedicate ai singoli criteri di valutazione: e ciò perché diversamente opinando, ossia considerando il termine “elaborato” quale sinonimo della relazione nel suo complesso e non, invece, dei singoli capitoli di cui detta relazione si componeva, ne sarebbe sortito l’effetto paradossale per cui “laddove il concorrente avesse redatto ciascun capitolo nel massimo consentito dalla tabella ma vi avesse anche aggiunto indice e/o copertina, si sarebbe trovato passibile di stralcio pur avendo rispettato la disposizione della legge di gara che, appunto, individuava un numero di pagine massimo per ciascun capitolo”.