Nuovo Sistema Di Qualifica Delle Stazioni Appaltanti: I Livelli Di Qualificazione
Nella consultazione pubblica che ha preceduto la Delibera n.441 del 28/9/2022 ANAC, che ha istituito il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, sono state espresse le perplessità e le osservazioni dalle Stazioni Appaltanti riguardo i livelli di qualificazione.
Si menziona, in primo luogo, che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, quindi fondamentalmente per l’affidamento di Lavori con importo superiore ad € 150.000 e per l’affidamento di Servizi/forniture con importo superiore ad € 139.000.
Per poter essere ammesse alla procedura di qualificazione, le Stazioni Appaltanti devono possedere i requisiti obbligatori previsti dal punto 5.1 delle linee guida nel caso dei lavori e dal punto 6.1 delle line guida nel caso di servizi/forniture.
Il sistema di qualificazione valuta:
- La capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- La capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
- La capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera
e può riguardare:
- i lavori;
- i servizi e le forniture;
- entrambe le tipologie contrattuali.
Il Sistema ha previsto:
- 3 livelli di qualificazione per la progettazione e affidamento di lavori;
- 3 livelli di qualificazione per la progettazione e affidamento di servizi e forniture;
I 3 livelli sono stabiliti in rapporto all’importo a base di gara. Un unico livello per l’esecuzione che in una prima fase sperimentale consegue all’ottenimento della qualificazione per la progettazione e l’affidamento. Le stazioni appaltanti non qualificate possono, in una prima fase sperimentale, eseguire i contratti se sono iscritte ad AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
In generale gli Enti hanno esaminato che per valutare l’attività delle stazioni appaltanti svolgenti il ruolo di SUA occorre dare la possibilità d’indicare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le SUA provinciali e considerare questo dato ai fini della qualificazione.