L’obbligo di attestazione SOA per imprese esecutrici lavori di importo superiore ai 516mila euro
L’ANCE ha pubblicato un interessante focus, sull’obbligo di attestazione SOA per le imprese che eseguono lavori Superbonus o relativi ai bonus edilizi di cui al comma 2 dell’art. 12 del Decreto Rilancio di importo superiore ai 516mila euro per potere accedere alle detrazioni fiscali. L’attestazione SOA è necessaria, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, sia con riguardo alla fruizione della detrazione sia ai fini dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Il focus, nello specifico, pone l’attenzione sull’ambito di applicazione, i termini di decorrenza e le esclusioni.
L’attestazione SOA non è condizione di accesso agli incentivi fiscali relativi a:
- acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate da imprese ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR;
- acquisto di case antisismiche oggetto di intervento di demolizione-ricostruzione da parte di imprese ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del DL n. 63/2013 (c.d. “Sismabonus acquisti”)
Come spiega ANCE, le disposizioni dell’articolo 10-bis del DL n. 21/2022, si applicano solo alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori e non si applicano alle agevolazioni che riguardano spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
Nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA. Questo perché le norme sembrano circoscrivere il possesso dell’attestazione alla sola attività di esecuzione diretta dei lavori.
In ogni caso, in assenza di chiarimenti ufficiali, ANCE specifica che nella prassi prevale un atteggiamento di cautela, ritenendo necessaria la condizione SOA a prescindere dal ruolo svolto dall’impresa affidataria e facendo riferimento solo al valore dei lavori oggetto del contratto.
Per quanto concerne la quantificazione dell’importo, il limite di 516mila euro va calcolato tenendo conto dell’importo definito in ciascun contratto di appalto o subappalto. Ciò significa che se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale dei lavori riferito al medesimo intervento sia, invece, superiore. Ancora, se non ci sono vincoli specifici legati all’appalto, il committente resta libero di frazionare i lavori affidandoli a diverse imprese esecutrici. In tal caso occorrerà sempre valutare, ai fini del rispetto dell’obbligo SOA, il valore di ogni singolo affidamento. L’Associazione evidenzia anche che nell’importo complessivo dei lavori non si deve tenere conto dell’IVA.
In riferimento al possesso di categorie e classifiche, ANCE spiega che il riferimento all’art. 84 del d. lgs. n. 50/2016 (versione precedente del Codice appalti) contenuto nell’articolo 10-bis DL n. 21/2022 deve intendersi solo come un rinvio ad una disposizione dell’ordinamento che disciplina il funzionamento degli organismi di attestazione.
Questo perché l’obiettivo della norma, è garantire la professionalità delle imprese e non di replicare nei lavori privati il meccanismo di attestazione tipico dei lavori pubblici.
Ciò significa che non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.
Quindi è idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una sola delle seguenti categorie considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma:
- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).
Infine si specifica che non è necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo corrispondente al valore dell’appalto ma è ritenuto adeguato anche il solo possesso della prima classifica.
Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo, lo stesso segue il seguente ordine:
- 1° periodo – salvaguardia quadro normativo vigente prima del 21/5/2022 – NESSUN OBBLIGO SOA;
- 2° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 – OBBLIGO SOA GRADUALE DA 1° GENNAIO 2023;
- 3° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – OBBLIGO SOA GRADUALE DA 1° GENNAIO 2023;
- 4° periodo – fase a regime dal 1° luglio 2023 – OBBLIGO SOA.