Consulteam S.r.l.

Orari Uffici

Lun – Ven dalle 9 alle 18

+39 342 09 33 216

Hai domande? Contattaci.

Richiedi Informazioni
  • Home
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
      • Credito di Imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
      • Credito di Imposta “Bonus Investimenti Sud”
      • Credito di imposta ZES unica
      • Credito di imposta per i beni strumentali 4.0
      • Resto al SUD
      • Bando ISI 2024
    • Attestazione SOA
    • Certificazione dei Sistemi di Gestione
      • ISO 9001
      • ISO 14001
      • ISO 37001
      • ISO 45001
    • Sicurezza sul Lavoro
      • SGSL
    • Privacy
    • Gare d’Appalto
      • Rating di Legalità
    • Consulenza sul modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231
  • Contatti
Consulteam S.r.l.

L’istanza di accesso tardiva esclude il principio di “dilazione temporale”

By consulteam inAppalti pubblici

Con la recente sentenza n.1136 del 19/09/2023, il T.A.R. Puglia (Bari), a Sezioni Unite, ha ribadito l’irricevibilità del ricorso per la tardività dello stesso. Nel motivare la propria sentenza, il Collegio ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria 12/2020 e i diversi canoni di auto-responsabilità degli operatori economici.

Secondo il Collegio giudicante, gli operatori economici devono << farsi parte diligente ed ottemperare alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso per come stabilite dall’Amministrazione >>.

 

L’estratto della sentenza

L’estensore Giud. Alfredo Giuseppe Allegretta specifica << nella fattispecie in esame viene in rilievo il principio, espresso con la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, in forza del quale “a) se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta, come vale ribadire, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una “corrispondente dilazione temporale” (di quindici giorni): di tal che, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni (dalla comunicazione o pubblicazione); b) se, per contro, l’istanza di accesso è tardiva (quindi, di nuovo, successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a pro del ricorrente, la ridetta “dilazione temporale”: e ciò in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell’operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum; c) nel caso, invece, di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante (che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso, ovvero la evada successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione), il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta (sicché, più che di vera e propria “dilazione temporale”, in tal caso finisce per operare una autonoma e nuova decorrenza del termine)” (cfr. T.A.R. Lazio, n. 8767/2023; cfr. anche Cons. Stato n. 2736/2023).>>

 

Il commento

 

L’irricevibilità del ricorso è il prodotto del colpevole ritardo nella presentazione dell’istanza di accesso, oltretutto espressa in forma non ammessa dalla S.A.

Si ribadisce (ancora una volta) il potere delle Pubbliche Amministrazioni di conformare la facoltà degli interessati di presentare istanze (ad es. di accesso agli atti), mediante la previsione di apposita modulistica da offrire in comunicazione alla stazione appaltante.

L’evoluzione normativa ci pare a favore della standardizzazione delle modalità di presentazione delle domande, garantendo così un’istruttoria più celere delle istanze presentate.

Con la standardizzazione delle modalità di presentazione delle domande, si favorisce un approccio collaborativo con la Stazione Appaltante, funzionale al miglior disimpegno delle pratiche di competenza.

Un’uniformità nelle modalità di presentazione delle domande creerebbe sicuramente un effetto benefico nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi degli operatori che prendano parte a gare d’appalto.

  • ANAC: Le Cause di esclusione tra vecchio e nuovo Codice dei Contratti
    Previous ArticoloANAC: Le Cause di esclusione tra vecchio e nuovo Codice dei Contratti
  • Next ArticoloANAC sulla determinazione dell’importo a base di gara
    ANAC: Le Cause di esclusione tra vecchio e nuovo Codice dei Contratti

Related Posts

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list
Appalti pubblici

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Appalti pubblici

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante
Appalti pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera
Appalti pubblici

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera

Lascia un commento (Cancel reply)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Forniamo un valido supporto alle imprese che non vogliono sopravvivere ma crescere in professionalità ed innovazione

NAVIGA

  • Home
  • Chi siamo
  • Contatti

ARTICOLI RECENTI

  • Semplificazione delle procedure di trasmissione dei documenti ad ANAC dal 1° gennaio 2024
  • Modello organizzativo 231: cos’è e come si organizza
  • Appalti a società miste: i limiti di partecipazione

CONTATTI

Via Giacomo Matteotti, 5 - 82020 - Buonalbergo (BN)
info@consulteam-srl.com
consulteam@arubapec.it
+39 342 09 33 216

© 2020 ConsulTeam S.r.l. P.IVA 01739360624

Cookie Policy
Privacy Policy
Copy