L’istanza di accesso tardiva esclude il principio di “dilazione temporale”
Con la recente sentenza n.1136 del 19/09/2023, il T.A.R. Puglia (Bari), a Sezioni Unite, ha ribadito l’irricevibilità del ricorso per la tardività dello stesso. Nel motivare la propria sentenza, il Collegio ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria 12/2020 e i diversi canoni di auto-responsabilità degli operatori economici.
Secondo il Collegio giudicante, gli operatori economici devono << farsi parte diligente ed ottemperare alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso per come stabilite dall’Amministrazione >>.
L’estratto della sentenza
L’estensore Giud. Alfredo Giuseppe Allegretta specifica << nella fattispecie in esame viene in rilievo il principio, espresso con la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, in forza del quale “a) se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta, come vale ribadire, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una “corrispondente dilazione temporale” (di quindici giorni): di tal che, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni (dalla comunicazione o pubblicazione); b) se, per contro, l’istanza di accesso è tardiva (quindi, di nuovo, successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a pro del ricorrente, la ridetta “dilazione temporale”: e ciò in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell’operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum; c) nel caso, invece, di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante (che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso, ovvero la evada successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione), il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta (sicché, più che di vera e propria “dilazione temporale”, in tal caso finisce per operare una autonoma e nuova decorrenza del termine)” (cfr. T.A.R. Lazio, n. 8767/2023; cfr. anche Cons. Stato n. 2736/2023).>>
Il commento
L’irricevibilità del ricorso è il prodotto del colpevole ritardo nella presentazione dell’istanza di accesso, oltretutto espressa in forma non ammessa dalla S.A.
Si ribadisce (ancora una volta) il potere delle Pubbliche Amministrazioni di conformare la facoltà degli interessati di presentare istanze (ad es. di accesso agli atti), mediante la previsione di apposita modulistica da offrire in comunicazione alla stazione appaltante.
L’evoluzione normativa ci pare a favore della standardizzazione delle modalità di presentazione delle domande, garantendo così un’istruttoria più celere delle istanze presentate.
Con la standardizzazione delle modalità di presentazione delle domande, si favorisce un approccio collaborativo con la Stazione Appaltante, funzionale al miglior disimpegno delle pratiche di competenza.
Un’uniformità nelle modalità di presentazione delle domande creerebbe sicuramente un effetto benefico nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi degli operatori che prendano parte a gare d’appalto.