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Le disposizioni sulle pari opportunità nel nuovo codice dei contratti

By consulteam inAppalti pubblici

ANCE ha pubblicato un utile prospetto riepilogativo delle principali misure e degli eventuali adempimenti, in relazione a:

  • Codice delle pari opportunità – D.lgs. n. 198/2006;
  • Decreto PNRR – D.L. n. 77/2021;
  • 47 – Pari opportunità e inclusione lavorativa negli appalti PNRR e nel PNC;
  • Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023);
  • 102 – Impegni dell’operatore economico;
  • 108 – Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture;
  • 61 – Contratti riservati (anche se non sono riferiti alle imprese edili).

Nel prospetto è stato chiarito che le aziende con oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto, ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il rapporto poi, su base volontaria, può essere redatto anche da parte delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti (co.1-bis).

Dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere che serve ad attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il gender gap in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

La certificazione vale per tutte le imprese e viene redatta in forma volontaria.

Con il D.L. n .77/2021, all’art. 47 sono stati previsti:

  • l’obbligo di produzione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto biennale da parte degli operatori economici tenuti alla sua redazione (aziende con almeno 50 dipendenti)
  • la consegna, per gli operatori economici che occupano dai 15 ai 50 dipendenti aggiudicatari di appalto PNRR/PNC:
    • della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, entro 6 mesi dalla stipula del contratto;
    • della certificazione di cui all’articolo 17 della L. n. 68/99, e di una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e ad eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente. Anche in questo caso vengono concessi 6 mesi dalla stipula del contratto;
  • l’indicazione, da parte delle stazioni appaltanti, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, di specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne (co.4 e co.5);
  • l’inserimento nei bandi di gara, quale requisito necessario dell’offerta, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. Resta però salva la facoltà di deroga da parte delle stazioni appaltanti;
  • sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi precedenti.

Per quanto concerne il nuovo Codice dei Contratti, in particolare l’art. 57, ANCE ricorda che per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono:

  • contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • garantire oltre che l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
  • garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Ancora, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs.  n. 36/2023, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici di impegnarsi a garantire: l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore; la stabilità occupazionale del personale impiegato; le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Nello specifico, l’operatore economico è tenuto a indicare nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.

L’art. 108. D.lgs. n. 36/2023 dispone invece che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’46-bis, D.lgs. n. 198/2006.

Infine, anche se non prettamente attinente alle imprese edili, ANCE richiama l’art. 61 del D.lgs. n. 36/2023 sui contratti riservati secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono: riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione; riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

 

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