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Le conseguenze dell’emergenza Coronavirus sull’esecuzione degli Appalti Pubblici

By consulteam inAppalti pubblici

Gli appalti pubblici, così come altre attività, stanno subendo forti rallentamenti e sospensioni proprio in ragione dell’impossibilità di eseguire i lavori; a causa delle norme adottate dal Governo che di fatto limitano i contatti tra le persone e di conseguenza l’attività dei lavoratori e delle imprese. Il Codice dei contratti pubblici  prevede delle circostanze speciali al ricorrere delle quali la stazione appaltante può sospendere i lavori. Tali circostanze sono:

  • eventi non prevedibili alla stipula del contratto,
  • ragioni di necessità o di pubblico interesse,
  • cause di forza maggiore.

L’epidemia da Coronavirus può essere considerata a tutti gli effetti una causa di forza maggiore, in quanto evento straordinario ed imprevedibile.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso dei chiarimenti in merito alla summenzionata questione di emergenza statuendo, a mezzo nota, l’applicabilità dell’art. 103 D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, concernente la sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio” alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50. Di conseguenza i termini delle procedure già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziate successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (23 febbraio – 15 aprile 2020). Terminato il periodo di sospensione, i termini cominciano nuovamente a decorrere.

Le stazioni appaltanti devono ridefinire i termini per ogni singola procedura e renderli pubblici mediante modifica nei sistemi informatici. E’ opportuno precisare che poiché la sospensione del termine viene stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione.

La previsione recata dall’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività. Il ministero ha sottolineato inoltre nella nota, l’esigenza di garantire comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Di qui l’invito a porre in essere entro il termine di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi ad una rapida conclusione delle procedure in atto, una volta cessato detto periodo.

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