COVID- 19: Proroga validità del Durc fino al 15 Giugno (Art. 103 D.L. comma 2, del D.L. n. 18/2020)
L’articolo 103 del decreto “Cura Italia” prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, restano validi fino al 15 giugno 2020”. La comunicazione della CNCE n. 700 del 23 marzo 2020, informa le Casse Edili n merito a quanto previsto dall’art.103 comma 2 D.L. 18/2020, chiarendo a riguardo che anche il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.
Di conseguenza, tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc Online” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020, nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC.
Sono previste istruzioni operative per la gestione delle interrogazioni nei casi in cui il Durc non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta.
In questi casi infatti l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.
La funzione di consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente.