L’attestazione SOA Nei Contratti Pubblici: Tar Campania, Salerno, Sentenza n. 513, del 26/02/2021
Il Tar Campania, Salerno, con Sentenza n. 513, Sez. I, del 26/02/2021, ha stabilito che l’attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
Nel caso esaminato dai giudici, un’impresa in possesso della necessaria Attestazione SOA, veniva esclusa dalla gara per carenza del “contratto di punta” richiesto dalla stazione appaltante.
Il bando prevedeva quale requisito di partecipazione il possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 – classe III, OS21 – classe III e OS30 nonché il “requisito speciale”, “ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 50/2016” della realizzazione negli ultimi tre anni, di un intervento di miglioramento o adeguamento sismico di edifici per un importo di esecuzione pari a quello posto a base di gara di euro 1.715.500,11, ultimato senza contenziosi e regolarmente collaudato.
La ricorrente, insorgeva avverso il provvedimento di esclusione, lamentando, con unico e articolato motivo di ricorso, che:
- secondo l’art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 (ancora vigente in virtù dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016) l’attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, con conseguente “divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione ”ovvero di richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli prescritti dalle norme, anche in considerazione il principio generale di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016;
Il Tar accoglie il ricorso, disponendo l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente e di aggiudicazione alla controinteressata, considerando illegittima la richiesta di ulteriori requisiti, che non può essere giustificata, come fa la Stazione appaltante nel caso di specie, sulla base della previsione di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 50/2016.
La lex specialis di gara non può introdurre ulteriori requisiti di partecipazione economico-finanziari o tecnico-professionali.
Ancora, l’art. 84, commi da 1 a 7, chiarisce a riguardo che:
- “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC”;
- “gli organismi di cui al comma 1 attestano: a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale indicati all’articolo 83”;
- il carattere di unicità del sistema di qualificazione relativo ai contratti di lavori, con l’espressione “sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici”;
- “per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria … b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro”.