Inps E Milleproroghe In Tema Di Durc Online
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.
Il Decreto Milleproroghe ed il Messaggio INPS n. 896 del 2 marzo 2021, hanno introdotto delle novità in tema di Regolarità contributiva DURC on line.
L’Inps fornisce le indicazioni operative per effettuare i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Chiarisce a riguardo che il pagamento a rate è concesso ma l’importo di ognuna di queste non deve essere inferiore a 50 euro.
Inoltre specifica che:
- il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- in 4 rate mensili, di cui la prima sempre entro la scadenza del 16 marzo 2021, senza sanzioni ed interessi sulle rate successive in caso di rateizzazione.
Il versamento deve essere effettuato con il modello “F24” utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce. I codici attribuiti alle sospensioni contributive sono: N974 – N975 – N976. Il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese. Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateizzazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
La regolarità contributiva del DURC on-line assume rilevante importanza per il principio, posto a presidio della par condicio, della continuità del possesso dei requisiti che deve caratterizzare l’offerente al momento della presentazione dell’offerta sino all’aggiudicazione definitiva e del rapporto con la Stazione appaltante.
Le novità introdotte dal Milleproroghe invece riguardano:
- Il SUBAPPALTO: il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto fino al 30 giugno 2021;
- L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TERNA DEI SUBAPPALTATORI IN SEDE DI OFFERTA: l’indicazione è sospesa fino al 31 dicembre 2021;
- L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 è consentito (non è obbligatorio) incrementare l’importo dell’anticipazione fino al 30% sensi dell’art. 207, comma 1 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021);
- I LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 76/2020:
- il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021;
- Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento;
- Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce.
Per quanto concerne la verifica DURC on line ed alla responsabilità solidale contributiva e retributiva, rimane fermo quanto previsto dai commi 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 105, D.lgs. n. 50/2016.