L’amministratore Di Società Fallite Non È Causa Di Esclusione Dalla Procedura Di Un Bando Di Gara
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 812/2021 del 27 gennaio 2021, risponde all’interrogativo sulla possibile causa di esclusione dalla procedura di gara di un amministratore che in passato era a capo di società fallite
Una società arrivata seconda (su due partecipanti) ad un bando di gara per l’affidamento di alcuni servizi di manutenzione specifici propone ricorso sostenendo che la società risultata vincitrice avrebbe omesso di dichiarare che il presidente del consiglio di amministrazione era stato anche presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di due società dichiarate fallite.
Il consiglio di stato ritiene irrilevante la circostanza che l’amministratore della società vincitrice fosse stato amministratore, legale rappresentante o socio di società di capitale terze, non collegate in alcun modo con la società partecipante all’appellato, le quali erano state dichiarate fallite senza estensione del fallimento ai soci e senza sottoposizione degli amministratori o soci a eventuali procedimenti penali o di altra natura sanzionatoria connessi alla procedura fallimentare per condotte in ipotesi integranti illeciti professionali rilevanti in sede di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica.
Da quanto sopra chiarito deriva, per i giudici, la inconfigurabilità, in relazione alla circostanza del fallimento delle società terze, della causa escludente costituita dell’asserita presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere.
Inoltre, in applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, nonché del principio del rispetto dei diritti della difesa, le cause facoltative di esclusione, possono venire in rilievo soltanto alla condizione che gli operatori economici siano stati apertamente informati in via preventiva, in maniera chiara, precisa e univoca, dell’esistenza di siffatte cause escludenti e dei correlativi obblighi dichiarativi, vuoi che tale informazione risulti direttamente dai documenti di gara, vuoi che essa risulti da un rinvio, in tali documenti, alla normativa legislativa pertinente ( Corte Giust. UE sent. 14 gennaio 2021, causa C-387/19).
Nel caso di specie, la lex specialis non contiene previsione alcuna in ordine alla presunta causa di esclusione invocata dall’originaria ricorrente.
Infine i giudici affermano che non si può neanche parlare di mancanza di moralità o affidabilità dell’operatore economico “attesa la non significatività della semplice circostanza di rivestire la qualifica di amministratore, legale rappresentante e/o socio di una società di capitali dichiarata fallita, terza ed estranea alla procedura di evidenza pubblica, in assenza dell’estensione del fallimento ai soci e dell’avvio di procedimenti penali o lato sensu sanzionatori o di azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore per condotte in eventu qualificabili come illeciti professionali incidenti in modo univoco in senso pregiudizievole sull’affidabilità dell’operatore partecipante alla gara“.
Di conseguenza e per i motivi summenzionati il ricorso è stato respinto.