La discrezionalità delle Stazioni appaltanti nel nuovo codice degli appalti 2023
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevede che la Stazione Appaltante possa esercitare un ruolo decisionale discrezionale per diverse fasi e per diversi elementi nelle procedure per l’affidamento dei Contratti Pubblici.
Le nuove facoltà discrezionali delle Stazioni Appaltanti sono contenute nei seguenti articoli e relativi commi:
- 10 comma 3 – Le Stazioni Appaltanti, oltre i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio della attività libero professionale, possono introdurre nel Disciplinare e nel Bando di Gara ulteriori requisiti speciali di carattere economico finanziario e tecnico professionale.
- 14 comma 11 – Le Stazioni Appaltanti possono aggiudicare per singoli lotti senza applicare le disposizioni del Nuovo Codice per importi inferiori a 80.000,00 euro per forniture e servizi e a 100.000,00 euro per lavori.
- 41 comma 5 – Le Stazioni Appaltanti possono richiedere ulteriori elaborati progettuali per ogni fase progettuale.
- 46 comma 2 – Le Stazioni Appaltanti possono decidere che il Concorso di Progettazione sia articolato in due fasi.
- 53 – Garanzia provvisoria non è più richiesta tranne per casi motivati.
Stesso discorso per la garanzia definitiva. Nello specifico, il comma 4 così recita:“ In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.”
Ancora:
- 62 comma 1 – Le Stazioni Appaltanti possono affidare direttamente lavori importo pari o inferiore a 500.000,00 euro.
- 92 comma 1 – Le Stazioni Appaltanti fissano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte alle procedure di gara.
- 93 comma 3 – Le Commissione giudicatrice è formata da componenti dipendenti della stessa Stazione Appaltante.
- 95 comma 1 – La Stazione Appaltante può decidere comunque l’esclusione di un Operatore Economico a prescindere da tutte le dichiarazioni e verifiche di cui all’art. 94 del Codice.
- 107 comma 2 – La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’Operatore Economico che ha presentato la miglior offerta se verifica che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
- 113 comma 1 – Le Stazioni Appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto.
- 119 comma 2 – Le Stazioni Appaltanti decidono le percentuali e le offerte subappaltabili.
- 120 comma 2 – Le Perizie di Variante e Suppletive possono prevedere un incremento sino al 50% dell’importo contrattuale iniziale.
- 125 comma 1 – Le Stazioni Appaltanti possono incrementare sino al 30% la quota di anticipazione contrattuale.
- 126 comma 2 – Le Stazioni Appaltanti possono prevedere nel Bando il Premio di accelerazione.
In merito a quanto sopra detto, il nuovo Codice fa riferimento in generale “alle Stazioni Appaltanti” senza indicare più precisamente quale soggetto delle Stazioni Appaltanti ha tali poteri discrezionali così come previsti.